Cassazione Penale, Sentenza n. 21824/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Rosselli impugna l'ordinanza del Tribunale di Trieste che aveva ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione del reato e aveva applicato la misura cautelare (arresti domiciliari con controllo elettronico). Il ricorrente lamenta manifesta illogicità della motivazione, contestando che: non sia stata adeguatamente valorizzata la sua confessione; il Tribunale abbia operato una valutazione cumulativa e non individualizzata delle posizioni degli indagati (violazione dell'art. 27 Cost.); siano stati esegeticamente sovrastimati elementi formali (gravità dei fatti, sistematicità, organizzazione) senza considerare il suo ruolo marginale (3 episodi su 9), la necessità economica e la sua situazione lavorativa.
La decisione
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Essa ritiene che il sindacato di legittimità sulle misure cautelari sia limitato al controllo della congruità e logica della motivazione dei giudici di merito e non possa riaprire la valutazione di merito sugli elementi fattuali. La Corte conferma che il Tribunale del riesame ha adeguatamente motivato la sussistenza del pericolo di reiterazione valorizzando: la gravità del danno patrimoniale e l'ingente valore della refurtiva; la qualità dei beni destinati a un mercato illecito specifico; la sistematicità, l'organizzazione e la professionalità nell'esecuzione dei furti (uso di vetture a noleggio, pianificazione, scaltrezza); la posizione personale di Rosselli (precedenti penali e recente espiazione di pena senza segni di reinserimento). La Corte ribadisce che la confessione e la volontaria sottoposizione all'interrogatorio di garanzia possono essere considerate, ma non automaticamente idonee ad escludere tutte le esigenze cautelari. In conseguenza della declaratoria di inammissibilità, Rosselli è condannato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata per la verifica della gravità del quadro indiziario e delle esigenze cautelari: la Corte controlla che i giudici di merito abbiano esposto in modo logico e conforme a diritto le ragioni per affermare la gravità indiziaria e la sussistenza delle esigenze cautelari.
art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen.
art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen.
Prevede l'interrogatorio di garanzia prima della decisione sulla misura cautelare; la Corte afferma che la confessione resa in tale sede è valorizzabile ma non comporta automaticamente l'elisione delle esigenze cautelari.
Stabilisce gli effetti della declaratoria di inammissibilità, fra cui la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria; la Corte applica tale disposizione condannando il ricorrente.
Richiamata nella motivazione difensiva come novità che valorizza l'interrogatorio prima della decisione cautelare; la Corte osserva che, pur avendo rilievo, la confessione non produce automaticamente l'azzeramento delle esigenze cautelari.
art. 27 Costituzione
Richiamato dalla difesa a sostegno del principio di individualizzazione della responsabilità penale; la Corte però ritiene che il Tribunale abbia compiuto una valutazione personalizzata della posizione di Rosselli.
art. 28 regolamento d'esecuzione del codice di procedura penale
art. 28 del regolamento di esecuzione del codice di procedura penale
Norma richiamata in ordine agli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione; la Corte dispone che la cancelleria curi tali adempimenti.
Massime di principio
- La Cassazione in materia di misure cautelari non rivede i fatti o il merito: controlla solo la congruità e la logicità della motivazione dei giudici di merito.
- La confessione e la volontaria sottoposizione all'interrogatorio di garanzia possono essere valorizzate dal giudice ma non cancellano automaticamente le esigenze cautelari (nessun automatismo favorevole all'indagato).
- Il giudice di merito deve procedere a una valutazione personalizzata della posizione di ciascun indagato; tuttavia una valutazione cumulativa è ammissibile se adeguatamente motivata e fondata su elementi concreti.
- Elementi quali gravità del danno, valore economico della refurtiva, qualità dei beni e orientamento verso un mercato illecito, sistematicità delle condotte e organizzazione operativa costituiscono rilevanti indici di pericolosità e di rischio di reiterazione.
- I precedenti penali e la recente espiazione di pena senza segni di reinserimento sociale possono aggravare la valutazione della pericolosità e giustificare misure cautelari più incisive.
- Il ricorso per cassazione volto a ottenere una diversa valutazione dei fatti è frequentemente inammissibile se si limita a chiedere una rivalutazione di merito senza censurare specificamente la motivazione logico-giuridica.
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