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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13073/2020 del 30/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L’Agenzia delle Entrate ricorreva contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 30 maggio 2017, che aveva dichiarato tardivo il suo appello contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma del 17 novembre 2015. Quest’ultima aveva accolto il ricorso del contribuente e annullato un avviso di accertamento con cui, ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, era stata disposta la nuova classificazione di tre unità immobiliari. Con un unico motivo, l’Agenzia denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 20, commi 1 e 2, 38, comma 3, 51, comma 1, e 53, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, nonché degli artt. 327 e 155, comma 5, c.p.c. Sosteneva che il termine semestrale per appellare scadesse il 17 maggio 2016 e che l’appello fosse stato consegnato alle Poste quel giorno, come attestato dalla distinta cumulativa delle raccomandate prodotta con il ricorso per cassazione. Il contribuente aveva invece dedotto che la documentazione postale acquisita nei gradi di merito attestava la consegna del plico il 18 maggio 2016. La questione decisiva era se l’Agenzia potesse produrre per la prima volta in cassazione la distinta postale per dimostrare la tempestività del precedente appello.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato che, in materia tributaria, la distinta cumulativa delle raccomandate munita del timbro datario delle Poste può provare la data di consegna all’ufficio postale ai fini della tempestività dell’impugnazione. Tuttavia, tale principio non consentiva di esaminare la distinta nel caso concreto, perché era stata prodotta per la prima volta in cassazione: ai sensi dell’art. 372 c.p.c. sono producibili in questa sede soltanto documenti relativi alla nullità della sentenza o all’ammissibilità del ricorso o del controricorso, non quelli riguardanti l’ammissibilità di una precedente impugnazione. Il documento avrebbe potuto essere prodotto in appello, dopo l’eccezione di tardività sollevata dal contribuente. L’Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 372 c.p.c.

    I documenti dei quali è in tale sede ammessa la produzione ai sensi dell’art. 372 c.p.c. sono infatti solo quelli concernenti la nullità della sentenza e l’ammissibilità del ricorso (o controricorso) per Cassazione, e non anche quelli relativi all’ammissibilità di una impugnazione precedente.

    La produzione documentale in cassazione è limitata ai documenti relativi alla nullità della sentenza impugnata o all’ammissibilità del ricorso o del controricorso; non è consentito produrre documenti diretti a dimostrare la tempestività o l’ammissibilità di un’impugnazione proposta nei gradi precedenti.

  • art. 327 c.p.c.

    Nel giudizio tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell’atto d’appello per il notificante nel termine di cui all’art. 327 c.p.c., è validamente fornita dall’elenco di trasmissione delle raccomandate recante il timbro datario delle Poste, non potendosi attribuire all’apposizione di quest’ultimo su detta distinta cumulativa altro significato se non quello di attestarne la consegna all’ufficio postale.

    Ai fini del rispetto del termine semestrale per appellare, la consegna dell’atto all’ufficio postale può essere provata dalla distinta cumulativa delle raccomandate recante il timbro datario, purché il documento sia ritualmente acquisito nel giudizio. La decisione non permette però di introdurre per la prima volta in cassazione tale prova, se riferita all’ammissibilità di una precedente impugnazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario, la distinta cumulativa delle raccomandate con il timbro datario delle Poste è idonea a provare la consegna dei plichi all’ufficio postale e, quindi, il perfezionamento della notificazione per il notificante entro il termine d’impugnazione.
  • In cassazione non sono producibili, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., documenti destinati a dimostrare l’ammissibilità di un’impugnazione proposta in un precedente grado; la produzione è circoscritta ai documenti concernenti la nullità della sentenza impugnata o l’ammissibilità del ricorso o del controricorso.
  • La parte che intenda provare la tempestività di un’impugnazione deve produrre la relativa documentazione nel grado in cui la tempestività è contestata, quando il documento sia già disponibile e avrebbe potuto essere acquisito in quella fase.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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