Cassazione Penale, Sentenza n. 1682/2023 del 18/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Dei Rossi ha impugnato l'ordinanza di convalida dell'obbligo di presentazione prescritta dal Questore dopo disordini durante la partita Venezia-Bologna del 18/05/2022. Il ricorso sollevava sette motivi: (1) violazione del diritto di difesa per mancato rispetto del termine di 48 ore tra notifica del provvedimento questorile e convalida giudiziale (art. 6 l. 401/1989 e art. 178 c.p.p. richiamati), (2) difetto di motivazione sulla necessità e urgenza, (3) difetto di motivazione sull'attribuibilità delle condotte contestate, (4) mancanza di motivazione sulla pericolosità dell'interessato, (5) mancata considerazione della prescrizione alternativa ex art. 6 comma 2 l. 401/1989, (6) difetto di motivazione sulla durata della misura, (7) difetto di motivazione circa la ragione per cui l'obbligo di presentarsi doveva valere sia in casa che in trasferta.
La decisione
La Corte ha ritenuto il primo motivo fondato e assorbente: non è possibile stabilire con certezza che la convalida del G.I.P. sia avvenuta dopo il decorso delle 48 ore dalla notifica (la notifica risultava avvenuta il 20/06/2022 ore 15:25, la convalida risulta il 24/06/2022 in orario imprecisato). L'incertezza va interpretata a favore dell'imputato e comporta la caducazione della misura che limita la libertà personale. Conseguentemente la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiarato l'inefficacia del provvedimento del Questore del 20/06/2022 limitatamente all'obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia; è stato precisato che la convalida giudiziale è prescritta solo in relazione all'obbligo di presentazione (incidenza sulla libertà personale), mentre il divieto di accesso agli impianti sportivi (comma 1) resta una misura interdittiva di competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza.
Norme richiamate
legge n. 401 del 1989, art. 6 (commi 1, 2 e 3)
Il comma 3 stabilisce il termine di 48 ore dalla notifica entro cui il destinatario può esaminare gli atti e presentare memorie al giudice della convalida; la convalida giudiziale non può intervenire prima del decorso di tale termine quando sia in gioco l'obbligo di presentazione che incide sulla libertà personale (comma 2/3). Il comma 1 disciplina invece misure interdittive di competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza.
Richiamato in relazione a profili procedurali e temporali connessi alla richiesta di convalida e alla legittimazione delle forme procedurali: la difesa ha invocato questa norma nel contesto della presunta compressione dei termini e della regolarità della procedura di convalida.
orientamenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione
La Corte ha richiamato precedenti che affermano che l'inosservanza del termine di 48 ore per la convalida, o l'incertezza sulla tempestività della convalida, comporta la nullità della misura limitativa della libertà personale e deve essere interpretata a favore dell'interessato.
Massime di principio
- La convalida giudiziale di un provvedimento questorile che impone l'obbligo di presentazione non può intervenire prima che siano trascorse 48 ore dalla notifica: il rispetto di questo termine è essenziale per il diritto di difesa.
- In caso di incertezza documentale sull'orario della convalida, l'incertezza va interpretata in senso favorevole all'interessato e può comportare l'annullamento della misura che limita la libertà personale.
- Occorre distinguere tra misure che incidono sulla libertà personale (es. obbligo di presentazione) e misure interdittive di pubblica sicurezza (es. divieto di accesso agli impianti sportivi): la prima è soggetta a convalida giudiziale, la seconda rientra nella competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza.
- Per evitare l'annullamento per vizi formali, le autorità devono documentare in modo preciso gli orari di notifica e di convalida e motivare adeguatamente necessità, attribuibilità, pericolosità, durata e modalità della misura.
- Difese che impugnano provvedimenti cautelari amministrativi devono dare priorità ai profili procedurali (rispetto dei termini e corrette formalità) perché spesso sono i profili decisivi in sede di impugnazione.
- Se si contesta un obbligo di presentazione, è strategico chiedere la verifica del rispetto del termine delle 48 ore e, in caso di incertezza, richiedere l'annullamento senza rinvio della convalida.
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