Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 620/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202509544

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva accolto la contestazione relativa al rigetto dell’istanza di iscrizione alla sezione I dell’Albo informatico delle agenzie del lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha proposto appello cautelare contro la sentenza del TAR Lazio concernente il rigetto dell’istanza di iscrizione alla sezione I dell’Albo informatico delle agenzie del lavoro. In sede cautelare, il Consiglio di Stato ha rilevato che i motivi di appello, con particolare riguardo all’attività svolta dall’agenzia dopo la revoca dell’autorizzazione, richiedono un esame compiuto nella fase di merito.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare del Ministero e ha sospeso gli effetti della sentenza impugnata. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che le questioni prospettate dall’appello, soprattutto in relazione all’attività svolta dall’appellata dopo la revoca dell’autorizzazione, debbano essere approfondite nel giudizio di merito, senza definizione nella cognizione sommaria. Quanto al periculum in mora e alla comparazione degli interessi, ha attribuito prevalenza all’interesse dell’Amministrazione a evitare che l’attività di somministrazione di lavoro sia esercitata da un soggetto che non abbia adeguatamente dimostrato il possesso dei requisiti di legge. L’udienza di merito è stata fissata al 28 aprile 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della fase cautelare in appello.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base normativa per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte appellata.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, quale presupposto per l’oscuramento dei dati.

Massime di principio

  • In sede cautelare d’appello, quando i motivi relativi alla sussistenza dei requisiti legali per lo svolgimento di un’attività regolamentata richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può rinviarne l’esame compiuto alla fase di merito.
  • Nel bilanciamento cautelare, può prevalere l’interesse pubblico a impedire l’esercizio di un’attività di somministrazione di lavoro da parte di un soggetto che non abbia adeguatamente dimostrato il possesso dei requisiti di legge.
  • L’accoglimento della domanda cautelare in appello può consistere nella sospensione degli effetti della sentenza impugnata, con contestuale fissazione dell’udienza di merito.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.