Sentenza del 20/03/2018 n. 524 - Corte di Giustizia UE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L. Me. aveva omesso di versare l'IVA dichiarata per l'anno 2011, pari a 282.495,76 euro. L'Amministrazione finanziaria gli aveva ingiunto il pagamento dell'imposta e applicato una sanzione amministrativa del 30%, pari a 84.748,74 euro. Tale decisione era divenuta definitiva. Successivamente era stato avviato un procedimento penale per il medesimo omesso versamento, ai sensi degli articoli 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74/2000, che prevedevano la reclusione per omessi versamenti IVA superiori a 50.000 euro. Il Tribunale di Bergamo ha chiesto se questo cumulo violasse il principio del ne bis in idem previsto dall'articolo 50 della Carta.
La decisione
La Corte ha dichiarato che l'articolo 50 della Carta non impedisce in assoluto l'avvio di un procedimento penale dopo una sanzione amministrativa definitiva, anche quando quest'ultima abbia natura sostanzialmente penale e riguardi gli stessi fatti. Il cumulo è tuttavia ammissibile solo se persegue un obiettivo di interesse generale, come la lotta alle frodi IVA, se i procedimenti hanno finalità complementari, se esistono regole di coordinamento che limitano l'onere per l'interessato e se la severità complessiva delle sanzioni non supera quanto necessario rispetto alla gravità dell'illecito. La verifica concreta della proporzionalità è stata rimessa al Tribunale di Bergamo. La Corte non ha quindi disposto direttamente l'assoluzione dell'imputato, ma ha fissato i criteri che il giudice nazionale deve applicare.
Norme richiamate
Articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge.
Vieta il doppio procedimento o la doppia sanzione di natura penale per gli stessi fatti, ma consente limitazioni proporzionate secondo l'articolo 52, paragrafo 1, quando ricorrono condizioni rigorose.
Articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla Carta devono essere previste dalla legge, rispettare il contenuto essenziale dei diritti e, nel rispetto della proporzionalità, essere necessarie e rispondere a finalità di interesse generale.
Giustifica il cumulo solo se previsto da norme chiare, necessario, proporzionato e diretto a finalità legittime.
Articoli 2 e 273 della direttiva 2006/112/CE
Impongono agli Stati membri di assicurare la riscossione dell'IVA e consentono l'introduzione di obblighi e sanzioni necessari a prevenire evasione e frodi.
Articolo 325 TFUE
Obbliga gli Stati membri a contrastare con misure effettive e dissuasive le attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione, comprese le frodi IVA.
Articolo 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU
Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente [...] per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva.
Rafforza il principio del ne bis in idem; la Corte ha richiamato la possibilità di un doppio binario solo quando esista un collegamento temporale e materiale sufficientemente stretto e il sistema sia proporzionato.
Articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 471/1997
Sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato.
La sanzione del 30% non è stata considerata automaticamente non penale: la sua finalità repressiva e il suo rilevante grado di severità possono conferirle natura penale ai fini dell'articolo 50 della Carta.
Articoli 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74/2000
È punito con la reclusione da sei mesi a due anni [...] chiunque non versa l'imposta sul valore aggiunto [...] per un ammontare superiore a cinquantamila euro.
Prevedono la responsabilità penale per l'omesso versamento IVA oltre la soglia prevista, destinata a colpire gli inadempimenti più gravi.
Articolo 21 del decreto legislativo n. 74/2000
La disciplina della non eseguibilità o del mancato cumulo effettivo delle sanzioni amministrative, insieme alla rilevanza del pagamento del debito come attenuante, può contribuire a garantire che la severità complessiva resti proporzionata.
Articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Impone che la severità delle pene non sia sproporzionata rispetto alla gravità del reato; il principio vale anche per la valutazione complessiva di più sanzioni.
Massime di principio
- Una sanzione formalmente amministrativa può essere considerata penale in senso sostanziale se ha finalità repressiva e un grado di severità significativo; conta la sostanza della misura, non solo la sua etichetta nazionale.
- Il principio del ne bis in idem si applica quando la stessa persona è sottoposta a più procedimenti o sanzioni sostanzialmente penali per gli stessi fatti materiali, indipendentemente dalla diversa qualificazione giuridica dell'illecito.
- Il doppio binario amministrativo-penale non è sempre vietato: può essere ammesso per tutelare interessi finanziari rilevanti, come la riscossione dell'IVA, se i procedimenti perseguono finalità realmente complementari.
- Devono esistere regole chiare e prevedibili che definiscano quando è possibile il cumulo, assicurino il coordinamento tra i procedimenti e impediscano un aggravio procedurale sproporzionato.
- La somma concreta delle sanzioni non può eccedere quanto necessario rispetto alla gravità dell'illecito; il giudice deve considerare anche quanto già pagato, l'eventuale esecuzione della sanzione amministrativa e le attenuanti applicabili.
- Anche se il sistema nazionale consente astrattamente il cumulo, il giudice deve verificare caso per caso che l'onere complessivo non sia eccessivo; in caso contrario, deve escludere o ridurre gli effetti incompatibili con il principio di proporzionalità.
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