Cassazione Civile, Ordinanza n. 10000/2024 del 12/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per rinunzia. Ha inoltre condannato la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della controricorrente che aveva svolto attività difensiva, con distrazione in favore del difensore antistatario. Non ha invece pronunciato spese nei confronti degli altri intimati, perché non avevano svolto attività difensiva.
Esito
Favorevole al resistente (utenti)
La controversia
La società gestrice del servizio idrico ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Genova che aveva definito la controversia tra le parti. Nelle more della fissazione dell’adunanza camerale, la società ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c., dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. I controricorrenti non hanno aderito alla rinuncia.
Norme richiamate
la rinuncia al ricorso in cassazione determina l'estinzione del giudizio; la mancata adesione della controparte non impedisce la declaratoria di estinzione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, depositata prima della decisione, comporta l'estinzione del giudizio anche se la parte controricorrente non vi aderisce.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, la parte ricorrente può essere condannata alle spese in favore della controparte che abbia effettivamente svolto attività difensiva.
- Non vi è luogo a liquidazione delle spese in favore degli intimati che non abbiano svolto attività difensiva nel giudizio di legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09922/2024 del 12/04/2024
- ordinanza_civile · 12 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09923/2024 del 12/04/2024
- ordinanza_civile · 12 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09924/2024 del 12/04/2024
- ordinanza_civile · 12 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09926/2024 del 12/04/2024
- ordinanza_civile · 12 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09927/2024 del 12/04/2024
- ordinanza_civile · 12 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09929/2024 del 12/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →