Cassazione Civile, Sentenza n. 13070/2020 del 30/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguardava cinque avvisi di accertamento catastale relativi a unità immobiliari di nuova costruzione nel Comune di Torgnon, costituite dalle stazioni di partenza e arrivo di due seggiovie quadriposto e dai relativi locali tecnici, depositi e ricoveri di mezzi. La società conduttrice aveva proposto il classamento in categoria E/1; l’Agenzia delle Entrate aveva invece attribuito la categoria D/8, rettifica notificata anche ai titolari dei diritti di superficie e di proprietà. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso dei contribuenti. La Commissione tributaria regionale della Valle d’Aosta, con sentenza depositata il 14 dicembre 2015, aveva accolto parzialmente l’appello dell’Agenzia quanto ai valori di stima, confermando però il classamento in categoria E/1 e rigettando l’appello incidentale dei contribuenti. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, tutti relativi alla violazione delle norme sul classamento catastale: ha contestato l’equiparazione delle seggiovie a stazioni di trasporto pubblico, sostenendo che gli impianti, connessi alle piste e alle attività turistiche e sportive, avevano finalità commerciale, funzionamento stagionale e un’utenza circoscritta, e non soddisfacevano esigenze generali di mobilità collettiva. La società ha proposto ricorso incidentale condizionato con due motivi: ha lamentato il difetto di motivazione degli avvisi, per mancata indicazione dei riferimenti normativi, e la nullità della sentenza regionale per avere richiesto un appello incidentale su una questione che il giudice di primo grado aveva assorbito.
La decisione
La Corte ha accolto congiuntamente i tre motivi principali dell’Agenzia. Ha affermato che la categoria E/1 richiede che l’impianto sia utilizzabile, anche solo parzialmente, come mezzo di trasporto del pubblico per esigenze di mobilità collettiva; non bastano la concessione di un servizio, la natura pubblica o privata del gestore, l’accessibilità anche a utenti senza sci o la meritevolezza sociale dell’attività sportiva. Le seggiovie in causa, destinate al trasporto di utenti verso aree sciabili o comunque attrezzate e funzionali a un’attività ludico-sportiva e commerciale, non erano mezzi di trasporto pubblico e andavano classificate in categoria D/8. Il primo motivo del ricorso incidentale è stato rigettato: gli avvisi, in assenza di modifiche agli elementi fattuali dichiarati con la procedura DOCFA, indicavano i dati oggettivi, la categoria attribuita e i riferimenti normativi, e la rettifica dipendeva da una diversa valutazione tecnica della categoria. Il secondo motivo incidentale è stato dichiarato inammissibile perché la contribuente aveva censurato soltanto una delle autonome rationes della decisione regionale, senza contestare la valutazione di merito sulla correttezza della stima. La Corte ha cassato la sentenza regionale e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario dei contribuenti. Ha compensato le spese di tutti i gradi e ha dato atto dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
D.P.R. 2 dicembre 1949, n. 1142, art. 8
Risulta pertanto illegittimo, in relazione al disposto del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 8, comma 2, l’inquadramento nella categoria E/1 (stazione di trasporto terrestre) di un impianto a servizio esclusivo di una ben specifica categoria di utenti (gli utilizzatori delle piste per scopi ludico-sportivi) nel contesto dello svolgimento di un’attività tipicamente ed esclusivamente caratterizzata da fine di lucro.
L’inquadramento nella categoria E/1 non è consentito per un impianto destinato esclusivamente agli utenti di piste sciistiche e inserito in un’attività con finalità lucrativa; in tali condizioni non ricorre la destinazione a mezzo di trasporto pubblico richiesta per la categoria.
D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, comma 40, convertito dalla L. 24 novembre 2006, n. 286
Dal che si evince come la legge instauri una vera e propria incompatibilità tra classificazione in categoria E, da un lato, e destinazione dell’immobile ad uso commerciale o industriale, dall’altro, a condizione che l’immobile stesso presenti le caratteristiche della autonomia funzionale e reddituale.
La classificazione in categoria E è incompatibile con la destinazione commerciale o industriale quando l’immobile presenti autonomia funzionale e reddituale.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650, art. 13, comma 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente incidentale dell’ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di rigetto integrale dell’impugnazione incidentale, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Per attribuire a un impianto la categoria catastale E/1 non basta che esso svolga una funzione di trasporto: deve essere utilizzabile, anche parzialmente, come mezzo di trasporto del pubblico da un luogo a un altro per soddisfare esigenze di mobilità collettiva. La natura pubblica o privata del servizio è irrilevante; rileva la destinazione oggettiva, desumibile dalle caratteristiche strutturali e funzionali.
- Una seggiovia collegata all’uso di piste sciistiche o di percorsi alpini, avente funzione commerciale strumentale a una pratica ludico-sportiva e non destinata alla mobilità generale, va classata in categoria D/8 e non in categoria E/1. Non sono sufficienti la concessione di pubblico servizio, l’accessibilità anche a persone senza sci, il funzionamento estivo o la rilevanza sociale della pratica sportiva.
- Quando il classamento segue una dichiarazione presentata con procedura DOCFA, se l’ufficio non disattende gli elementi di fatto dichiarati e la divergenza dipende da una diversa valutazione tecnica del valore o della categoria, l’obbligo di motivazione è soddisfatto dall’indicazione dei dati oggettivi, della classe attribuita e dei riferimenti normativi; se invece sono contestati o modificati gli elementi fattuali, la motivazione deve specificare le differenze riscontrate.
- Se la decisione impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è sufficiente a sostenerla, il ricorso per cassazione è inammissibile se non censura specificamente tutte le rationes.
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