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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25266/2024 del 26/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p.: si lamenta che la Corte di cassazione, annullando la sentenza impugnata solo quanto agli effetti civili per la illegittima costituzione di parte civile del creditore Gianluca Santarelli (ai sensi dell'art. 240, comma 2, legge fall.), non abbia disposto anche l'annullamento o il rinvio in ordine agli effetti penali nonostante la partecipazione illegittima della parte civile abbia determinato acquisizione di documenti, consulenza di parte, partecipazione dei consulenti e del difensore della parte civile alle audizioni dei testi, circostanze che avrebbero inciso sul convincimento dei giudici in ordine alla responsabilità penale.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che l'errore denunciato non rientra nella nozione di errore di fatto per cui è previsto il rimedio dell'art. 625-bis c.p.p., ma costituisce un errore di valutazione o di diritto; inoltre l'omessa estensione degli effetti penali non era decisiva perché vige la separazione tra giudizio civile e penale e l'eventuale illegittimità della costituzione di parte civile non determina automaticamente l'annullamento degli effetti penali. Perciò il gravame è inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; le spese della parte civile saranno liquidate dopo il giudizio civile di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 240, comma 2, legge fallimentare

    «i creditori possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta quando manca la costituzione del curatore, del commissario giudiziale o del commissario liquidatore o del commissario speciale di cui all'articolo 37 del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE o quando intendono far valere un titolo di azione propria personale»

    La norma fissa le condizioni per la legittimazione dei creditori a costituirsi parte civile: se la curatela è già costituita, il giudice deve motivare perché consentire comunque la costituzione di parte civile di un creditore e quale danno ulteriore e diverso rispetto a quello del curatore; la mancata motivazione può comportare annullamento quanto agli effetti civili.

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Rimango: il rimedio straordinario per errore di fatto è limitato agli errori percettivi che hanno determinato una decisione diversa; la Corte ha ritenuto che la doglianza fosse di natura giuridica/valutativa e pertanto non rientrante nell'istituto.

  • art. 74 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla doglianza originaria impugnata in cassazione; nella decisione della Corte il vizio rilevato è stato trattato come riguardante la legittimazione della costituzione di parte civile.

  • art. 75, comma 2 e comma 3, cod. proc. pen.

    Citati per spiegare i casi in cui il giudicato penale può avere efficacia sul giudizio civile (es. efficacia vincolante del giudicato assolutorio in alcune ipotesi) e per evidenziare la generale autonomia e separazione dei due rami processuali.

  • art. 652, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamato quale esempio di norma che rende vincolante, in talune ipotesi, un giudicato penale nel processo civile; utile a motivare la decisione sulla separazione dei giudizi.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 88, commi 2 e 3, cod. proc. pen.

    Citato per sottolineare che nel giudizio civile di risarcimento non opera la sospensione prevista in altri casi e che l'azione civile conserva autonomia rispetto al penale.

  • Giurisprudenza citata (Sez. U. n. 16103/2002 e altre)

    La giurisprudenza consolidata chiarisce i limiti dell'art. 625-bis: solo errori percettivi decisivi costituiscono errore di fatto; gli errori di diritto o valutativi non sono sanabili con il rito straordinario previsto.

Massime di principio

  • Il rimedio di cui all'art. 625-bis c.p.p. è circoscritto agli errori di fatto percettivi e non è applicabile per contestazioni di natura giuridica o di valutazione: in situazioni analoghe occorre verificare se l'errore contestato sia effettivamente un errore percettivo decisivo.
  • L'omessa motivazione su un motivo di cassazione comporta annullamento con rinvio solo se la mancanza è decisiva per l'esito: il ricorrente deve dimostrare che l'omissione ha determinato una decisione inevitabilmente diversa.
  • La costituzione irregolare di una parte civile può determinare l'annullamento degli effetti civili, ma non incide automaticamente sugli effetti penali: la separazione tra giudizio civile e penale implica che l'eventuale illegittimità della partecipazione civile non travolge la valutazione penale salvo un chiaro nesso causale e la prova che il materiale acquisito abbia determinato il convincimento.
  • Se si contesta l'influenza decisiva di una parte civile illegittima sul processo penale, conviene documentare specificamente quali prove o attività (documenti, consulenze, audizioni) siano state determinanti e in che modo avrebbero cambiato il risultato, poiché senza tale nesso il ricorso straordinario per errore di fatto sarà inammissibile.
  • Quando la questione centrale è la legittimità della costituzione di parte civile e le sue conseguenze probatorie, il rimedio corretto è il rinvio per il giudizio civile o l'impugnazione ordinaria nei limiti consentiti; non si può ottenere dall'art. 625-bis un conforme riesame di questioni giuridiche o valutative.

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