Cassazione Civile, Ordinanza n. 18681/2022 del 09/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Una società debitrice ha proposto davanti al Tribunale di Vicenza, con rito sommario, domanda di riduzione delle ipoteche giudiziali iscritte da due società creditrici su una pluralità di immobili ubicati in diversi comuni. La domanda riguardava soltanto alcuni immobili ricadenti nel circondario di Vicenza, poiché sugli altri beni l'iscrizione ipotecaria insisteva in territori di competenza di altri tribunali. Le resistenti hanno eccepito l'incompetenza territoriale sostenendo che l'azione fosse personale e soggetta ai fori generali del convenuto. Il Tribunale di Vicenza ha accolto l'eccezione e dichiarato competenti i tribunali di Verona o Padova. La società attrice ha quindi proposto regolamento di competenza deducendo che, trattandosi di azione concernente diritti reali su immobili, dovesse applicarsi il foro esclusivo dell'art. 21 c.p.c. e quindi la competenza del Tribunale di Vicenza per i beni situati nel suo territorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il regolamento di competenza. Ha affermato che, in materia di riduzione dell'ipoteca, la stretta analogia con la cancellazione dell'ipoteca e la natura dell'azione, quando incida su beni immobili o diritti reali immobiliari, conducono ad applicare il criterio speciale di competenza dell'art. 21 c.p.c., non quello generale del foro del convenuto. La competenza è stata quindi dichiarata in favore del Tribunale di Vicenza, in quanto la domanda riguardava solo gli immobili situati nel suo ambito territoriale. Le spese del regolamento sono state compensate per la novità della questione e per il contrasto giurisprudenziale e dottrinale richiamato.
Norme richiamate
richiamato come criterio generale di competenza territoriale del foro del convenuto, ritenuto non applicabile nella fattispecie
richiamato insieme all'art. 18 c.p.c. come foro generale invocato dalle resistenti
ritenuto applicabile alle azioni aventi ad oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari, e quindi idoneo a fondare la competenza del tribunale del luogo in cui si trovano i beni
richiamato per il deposito dello scritto difensivo nel regolamento di competenza
art. 118, comma 3, disp. att. c.p.c.
richiamato per omettere la citazione di autori contrari nell'esposizione della Corte
Massime di principio
- Ai fini della competenza territoriale, la domanda va qualificata in base alla causa petendi e alle allegazioni contenute nell'atto introduttivo, distinguendo la questione di competenza dal merito della controversia.
- La domanda di riduzione dell'ipoteca, quando incida su beni immobili specificamente individuati, è attratta nel foro speciale dell'art. 21 c.p.c., poiché si collega ad un'azione concernente beni immobili o diritti reali immobiliari.
- La stretta vicinanza funzionale tra cancellazione e riduzione dell'ipoteca consente di applicare alla riduzione il medesimo criterio di competenza previsto per le azioni immobiliari, salvo che la controversia sia impostata in modo tale da porre in discussione solo profili meramente personali e non l'incidenza sui beni immobili.
- In sede di regolamento di competenza, la novità della questione e l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali e dottrinali contrastanti possono giustificare la compensazione integrale delle spese della fase.
- La competenza territoriale può essere frazionata in relazione ai soli beni immobili rispetto ai quali è domandata la riduzione dell'ipoteca, con conseguente radicamento della causa nel foro del luogo di ubicazione di tali beni.
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