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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33251/2025 del 08/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Conseguentemente ha condannato le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella proposizione di un'impugnazione manifestamente inammissibile.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Firenze che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena ma confermato la loro responsabilità penale per furto aggravato. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione sulla ricostruzione operata dalla Corte territoriale in ordine alla determinazione della pena, assumendo che nel provvedimento di primo grado mancasse la pagina 4 e che ciò impedisse di verificare il calcolo della pena finale. La Corte di cassazione ha tuttavia rilevato che la doglianza era, in realtà, una censura processuale sulla sentenza-documento e non un vero vizio motivazionale; dagli atti esaminabili emergeva che non vi era una pagina mancante, ma solo una mancata esplicitazione del calcolo della pena, omissione che non integra una nullità tassativa ex art. 604 c.p.p. ed è stata correttamente emendata dal giudice d'appello.

Norme richiamate

  • art. 604 c.p.p.

    L'omessa esplicitazione del calcolo della pena non rientra tra le tassative ipotesi di nullità previste dalla norma.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Quando il vizio dedotto riguarda la struttura o il contenuto della sentenza-documento, la censura va inquadrata correttamente sul piano processuale e non come mero vizio di motivazione, con conseguente dovere del giudice di legittimità di verificare direttamente gli atti accessibili.
  • La mancata esplicitazione del procedimento aritmetico o logico di determinazione della pena non integra, di per sé, una nullità assoluta o tassativa, se il calcolo finale è comunque ricostruibile e può essere emendato dal giudice dell'impugnazione.
  • L'inammissibilità manifesta del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende quando ricorrano profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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