Cassazione Civile, Ordinanza n. 09880/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento. In primo grado il ricorso della contribuente viene accolto, ma le spese sono liquidate in euro 300 a favore del difensore dichiaratosi antistatario. La decisione viene poi appellata dalla contribuente limitatamente al capo sulle spese, perché la liquidazione sarebbe stata inferiore ai minimi tariffari previsti dal D.M. n. 55 del 2014. Anche in appello l’agente della riscossione resta contumace; la CTR accoglie l’appello ma non dispone sulle spese di gravame. La contribuente propone quindi ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione dell’art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992, commi 1 e 2, e dell’art. 111 Cost. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., sostenendo che nel processo tributario le spese devono gravare sulla parte soccombente e che la compensazione è consentita solo in caso di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate; la mancata costituzione dell’appellata non può giustificare l’omessa regolazione delle spese, che equivale a una compensazione immotivata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l’unico motivo. Ha richiamato il principio secondo cui, nel processo tributario, la compensazione delle spese ex art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992 richiede l’esplicita indicazione di gravi ed eccezionali ragioni nella motivazione; in difetto, si configura violazione di legge. Nel caso concreto la mancata difesa dell’agente della riscossione in appello non poteva esonerare la parte che aveva dovuto impugnare per correggere l’errore del primo giudice nella liquidazione delle spese, sicché la contribuente aveva diritto anche alle spese del secondo grado. La sentenza impugnata è stata dunque cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992
nel processo tributario la parte soccombente va condannata alle spese; la compensazione è possibile solo in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate
art. 111 Cost.
richiamato a sostegno dell’esigenza di una motivazione congrua e non meramente apparente nella regolazione delle spese
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
utilizzato come parametro del vizio di violazione e falsa applicazione di legge
art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992
la sua applicazione nel caso concreto imponeva la condanna alle spese della parte soccombente e non consentiva l’omessa statuizione sulle spese di appello
richiamato dalla ricorrente per contestare la liquidazione delle spese sotto i minimi tariffari
Massime di principio
- Nel processo tributario la compensazione delle spese è eccezionale e richiede una motivazione espressa che indichi gravi ed eccezionali ragioni; l’omissione o una motivazione illogica integra violazione di legge denunciabile in cassazione.
- La mancata costituzione della controparte non legittima, di per sé, l’omessa regolazione delle spese di lite quando vi sia comunque una parte soccombente o quando l’impugnazione sia stata necessaria per correggere un errore del giudice di merito.
- Quando una parte è costretta a proporre impugnazione solo per rimediare a un errore del primo giudice nella liquidazione delle spese, non può essere privata del rimborso delle spese del grado successivo per il solo fatto che l’appellato sia rimasto contumace.
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