Cassazione Penale, Ordinanza n. 29576/2025 del 19/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli emessa ex art. 599-bis c.p.p. in sede di giudizio di rinvio, relativa a un reato di bancarotta fraudolenta distrattiva e patrimoniale. In appello il concordato aveva riguardato la rideterminazione della pena principale, con espressa rinuncia agli ulteriori motivi di impugnazione, inclusi quelli concernenti il riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione e l'affievolimento delle pene accessorie fallimentari. I ricorrenti deducevano inosservanza ed erronea applicazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla pena accessoria fallimentare, rideterminata dalla Corte territoriale in anni tre. La Corte di cassazione rileva però che, trattandosi di sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., la rinuncia parziale ai motivi d'appello comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione sulle censure rinunciate e preclude il rilievo officioso delle questioni relative a tali motivi. Inoltre, i motivi relativi alle pene accessorie erano ritenuti generici, perché privi di specifica indicazione sull'entità della riduzione richiesta e quindi non conformi all'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
La decisione
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi, senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende. La decisione ribadisce che, nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., i motivi d'appello non compresi nell'accordo si intendono rinunciati e non possono essere riesaminati in cassazione; in più, i motivi residui erano comunque generici quanto alla pretesa riduzione delle pene accessorie fallimentari.
Norme richiamate
La definizione concordata in appello comporta che il giudice prenda atto dell'accordo delle parti e della rinuncia ai motivi non compresi nel concordato; i motivi non rinunciati delimitano la cognizione e quelli rinunciati sono preclusi anche in cassazione.
Il precedente regime del concordato in appello viene richiamato come base del principio secondo cui la rinuncia parziale ai motivi determina il passaggio in giudicato dei capi non devoluti.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
I motivi di impugnazione devono essere specifici; non è sufficiente una richiesta generica di riduzione o affievolimento della sanzione accessoria.
I ricorsi inammissibili avverso sentenza ex art. 599-bis c.p.p. sono dichiarati senza formalità di procedura.
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92
È richiamato come atto che aveva abrogato il precedente istituto del concordato in appello previsto dall'art. 599, comma 4, c.p.p.
È richiamata quale legge di conversione del decreto-legge n. 92 del 2008.
Massime di principio
- Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., la rinuncia espressa ai motivi di appello non compresi nell'accordo produce preclusione assoluta alla loro riproposizione in cassazione.
- La rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato dei capi della sentenza oggetto di rinuncia, con conseguente impossibilità per la Corte di cassazione di esaminarli o rilevare d'ufficio questioni ad essi relative.
- L'impugnazione della parte residua deve essere specifica: una censura che si limiti a sollecitare genericamente la riduzione di una pena accessoria senza indicarne l'entità richiesta è inammissibile per difetto di specificità.
- Le sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., se impugnate con ricorso inammissibile, possono essere definite de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
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