Cassazione Penale, Ordinanza n. 29662/2025 del 25/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'interessato propone ricorso straordinario contro la sentenza della Corte di cassazione che aveva già rigettato il suo ricorso avverso la conferma della condanna pronunciata in primo grado e in appello per lesioni personali colpose causate dal proprio cane a danno di una persona offesa. L'unico motivo deduce la mancata declaratoria di prescrizione del reato: secondo la difesa, il fatto, commesso l'8 agosto 2016, si sarebbe estinto per prescrizione l'8 febbraio 2024, quindi prima della decisione della Suprema Corte; si assume inoltre che non vi fossero cause di sospensione della prescrizione nei giudizi di merito tali da impedire il maturare del termine.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso straordinario inammissibile perché manifestamente infondato. Verifica infatti che la prescrizione non era maturata né al momento della precedente sentenza di legittimità né alla data della nuova decisione, in considerazione di plurimi periodi di sospensione del corso prescrizionale per richieste difensive e per la sospensione emergenziale Covid-19, per un totale di 629 giorni. Calcolando tali sospensioni, il termine prescrizionale del reato risulta in scadenza il 29 ottobre 2025; ne consegue che la precedente sentenza di cassazione aveva correttamente rigettato il ricorso senza dichiarare la prescrizione. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Viene richiamato come norma incriminatrice del reato di lesioni personali colpose contestato, commesso dal cane dell'imputato; la Corte non affronta il merito della responsabilità, ma solo il profilo della prescrizione.
È applicato per porre a carico del ricorrente le spese del procedimento in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Non citato nel testo.
Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
È richiamata per giustificare la condanna al pagamento in favore della Cassa delle ammende solo quando non vi sia ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario per errore materiale o di fatto non è consentito sollevare questioni che richiedano un nuovo apprezzamento del fascicolo o una diversa valutazione giuridica; la doglianza è inammissibile se è manifestamente infondata.
- La prescrizione va verificata tenendo conto di tutti i periodi di sospensione del corso del termine, compresi quelli derivanti da richieste difensive e dalla sospensione emergenziale prevista dalla normativa Covid-19.
- Quando, effettuato il corretto calcolo del termine con le sospensioni, la prescrizione non risulta maturata, la sentenza che ha rigettato il ricorso senza dichiarare la causa estintiva è immune da censura.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in mancanza di elementi contrari, al versamento di una somma equitativamente determinata alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 26 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 29716/2025 del 26/08/2025
- ordinanza_penale · 26 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 29714/2025 del 26/08/2025
- ordinanza_penale · 27 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 29863/2025 del 27/08/2025
- ordinanza_penale · 27 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 29847/2025 del 27/08/2025
- ordinanza_penale · 27 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 29843/2025 del 27/08/2025
- ordinanza_penale · 27 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 29832/2025 del 27/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →