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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29510/2025 del 14/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per indebita utilizzazione di carta di pagamento e furto aggravato, deducendo tre censure: 1) erronea applicazione delle norme sulla sospensione condizionale della pena e difetto di motivazione, perché la Corte territoriale avrebbe valorizzato solo il casellario giudiziale senza compiere un giudizio prognostico ex art. 133 c.p. e senza considerare l'estinzione degli effetti penali della precedente condanna; 2) erronea applicazione dell'istituto della particolare tenuità del fatto, assumendo che la condotta fosse episodica, di minima offensività, ammessa dall'imputato e già risarcita alla persona offesa; 3) violazione della disciplina introdotta dalla riforma Cartabia sulle pene sostitutive, sostenendo che la relativa richiesta proposta in appello era ammissibile anche senza indicazione della specifica pena sostitutiva, senza nuovo consenso dell'imputato e senza procura speciale successiva alla riforma.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività. Ha rilevato che la sentenza d'appello era stata depositata nel termine assegnato; da tale deposito decorreva il termine ordinario di quarantacinque giorni per proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. c), c.p.p. La parte non poteva beneficiare dell'aumento di quindici giorni previsto per il giudicato in assenza, perché il giudizio di appello era stato trattato con rito camerale non partecipato e non risultava una tempestiva istanza di partecipazione ex art. 598-bis, comma 2, c.p.p. Il ricorso, depositato oltre la scadenza, è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 493-ter c.p.

    Richiamato come parte della contestazione originaria decisa in appello; la Cassazione non entra nel merito della sua applicazione per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 624 c.p.

    Richiamato come ulteriore titolo di reato contestato nella sentenza di merito; non oggetto di scrutinio di legittimità nel merito.

  • art. 445, comma 2, c.p.p.

    Invocato dal ricorrente per sostenere l'estinzione degli effetti penali della precedente condanna ai fini della sospensione condizionale; la Corte non esamina il merito della doglianza perché assorbito dall'inammissibilità.

  • art. 106 c.p.

    Richiamato dal ricorrente per affermare che non si doveva tener conto della precedente condanna estinta; questione non decisa nel merito.

  • art. 133 c.p.

    Norma richiamata dal ricorrente per lamentare il difetto di giudizio prognostico sulla sospensione condizionale; non oggetto di decisione di merito.

  • art. 125 c.p.p.

    Invocato per censurare il difetto di motivazione sulle richieste difensive; non esaminato nel merito per tardività.

  • art. 131-bis c.p.

    Richiamato quale parametro per la particolare tenuità del fatto; la doglianza resta assorbita dalla declaratoria di inammissibilità.

  • art. 95 d.lgs. n. 150/2022

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina transitoria e applicativa delle pene sostitutive della riforma Cartabia.

  • art. 545-bis c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente sulla procedura di applicazione delle pene sostitutive in appello.

  • art. 598-bis c.p.p.

    commi 1-bis e 4-ter; comma 2

    La Corte afferma che, in mancanza di tempestiva istanza di partecipazione, il giudizio camerale non partecipato non integra un 'giudicato in assenza' e non fa scattare l'aumento di 15 giorni per il ricorso per cassazione.

  • art. 53 l. n. 689/1981

    Richiamato dal ricorrente nel quadro delle pene sostitutive.

  • art. 56-quater l. n. 689/1981

    Richiamato dal ricorrente nel quadro delle pene sostitutive.

  • art. 58 l. n. 689/1981

    Richiamato dal ricorrente nel quadro delle pene sostitutive.

  • art. 122 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in tema di procura speciale difensiva per le richieste connesse alle pene sostitutive.

  • art. 585, comma 1, lett. c, c.p.p.

    La Corte lo applica per determinare il termine ordinario di quarantacinque giorni per il ricorso per cassazione decorrente dal deposito della motivazione.

  • art. 585, comma 1-bis, c.p.p.

    La Corte esclude la sua applicabilità, perché non vi era un giudicato in assenza nel senso tecnico richiesto dalla norma.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la condanna del ricorrente alle spese processuali a seguito della declaratoria di inammissibilità.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    Richiamata per la liquidazione della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità non dovuta a colpa del ricorrente non esclusa.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il ricorso è inammissibile se proposto oltre il termine di legge, che decorre dal deposito della motivazione della sentenza impugnata quando questo sia avvenuto nel termine assegnato dal giudice.
  • Nel procedimento d'appello trattato in camera di consiglio non partecipata, l'imputato appellante non è automaticamente assimilabile al 'giudicato in assenza' se non ha presentato tempestiva istanza di partecipazione; in tale ipotesi non opera l'aumento di quindici giorni del termine per il ricorso per cassazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per tardività, restano assorbite le doglianze di merito sulla pena, sulla particolare tenuità del fatto e sulla disciplina delle pene sostitutive.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

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