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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29531/2025 del 18/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte civile)

La controversia

Nel procedimento definito con ordinanza della Settima Sezione penale della Corte di cassazione del 28/02/2025, le parti civili avevano chiesto la correzione di un errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto a ruolo d'udienza e nell'ordinanza-documento, poiché risultava omessa la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili Capurro Massimo e Tosi Claudia. Secondo quanto rilevato nel provvedimento, si trattava di una mera svista del Collegio, che aveva già liquidato le spese della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, senza però liquidare anche quelle delle altre parti civili. Il ricorso originario a carico di Penco Franco riguardava un diverso giudizio, ma la decisione qui trascritta concerne esclusivamente la correzione del dispositivo. Il Procuratore generale aveva concluso per l'inammissibilità del ricorso, ma la Corte ha ritenuto fondata l'istanza di correzione dell'errore materiale perché adeguatamente documentata.

La decisione

La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha disposto che, dopo le parole "in favore dello Stato", fossero inserite le parole con cui si condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Capurro Massimo e Tosi Claudia, liquidate in complessivi euro 3686,00, oltre accessori di legge. Ha quindi mandato alla cancelleria per le annotazioni sugli originali.

Massime di principio

  • L'errore materiale nel dispositivo di un provvedimento penale è emendabile quando risulti da un'evidente svista del giudice e sia adeguatamente documentato negli atti.
  • La correzione dell'errore materiale può riguardare anche la parte del dispositivo relativa alla liquidazione delle spese processuali in favore della parte civile, quando l'omissione non corrisponda alla volontà decisoria effettivamente espressa.
  • Quando il provvedimento correttivo si limita a integrare il dispositivo per renderlo conforme alla decisione già assunta, non si determina un nuovo giudizio di merito ma una mera rettifica formale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

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