Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 29571/2025 del 19/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ravvisati profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello, decidendo con sentenza resa all'esito di accordo tra le parti ex art. 599-bis c.p.p., aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado, confermando la responsabilità dell'imputato per i reati di ricettazione e falso e rideterminando la pena secondo quanto concordato. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, lamentando quindi la carenza di motivazione sulla misura della pena. La Suprema Corte ha rilevato che il ricorso era proposto avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis c.p.p. e che le doglianze attinenti al trattamento sanzionatorio pattuito tra le parti e recepito dal giudice non erano consentite, non essendo stati neppure allegati profili di illegalità della sanzione.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    ex art. 599-bis cod. proc. pen.

    La sentenza di appello era stata pronunciata all'esito di un accordo tra le parti; in tale contesto il sindacato di legittimità sui motivi non consentiti è precluso, salvo deduzioni di illegalità della sanzione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

    Il ricorso è stato trattato de plano perché proposto contro una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. per motivi non consentiti.

  • art. 616 c.p.p.

    ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen.

    All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della cassa delle ammende, valutati i profili di colpa.

  • Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per il principio secondo cui la condanna alla cassa delle ammende richiede la valutazione dei profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione avverso sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., sono inammissibili le doglianze che investono il trattamento sanzionatorio quando la pena sia stata oggetto di pattuizione tra le parti e recepita dal giudice, salvo che sia dedotta l'illegalità della sanzione.
  • La motivazione relativa alla pena concordata non può essere censurata in cassazione per mera insufficienza o carenza argomentativa se il trattamento sanzionatorio deriva da un accordo processuale validamente intervenuto.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per motivi non consentiti, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende, ove emergano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.