Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 29716/2025 del 26/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale)

La controversia

La persona sottoposta a misura custodiale ha impugnato per cassazione l'ordinanza del Tribunale di Messina che aveva confermato il rigetto della richiesta di sostituire la misura custodiale in atto con gli arresti domiciliari presso una comunità terapeutica. Il ricorso non è stato esaminato nel merito perché ritenuto tardivo: l'avviso di deposito dell'ordinanza impugnata era stato notificato il 11 aprile 2025 ai difensori e al ricorrente, mentre il ricorso per cassazione era stato depositato telematicamente il 26 aprile 2025, oltre il termine di dieci giorni previsto per tale impugnazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività, rilevando che il deposito del ricorso è avvenuto oltre il termine di dieci giorni decorrente dalla notifica dell'avviso di deposito dell'ordinanza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo che vi fosse assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la trattazione immediata dell'impugnazione quando questa debba essere dichiarata inammissibile per ragioni evidenti, quale la tardività.

  • art. 311 c.p.p.

    Stabilisce il termine entro cui proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in materia cautelare; il suo superamento comporta l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Impone gli adempimenti di comunicazione/cancellazione conseguenti alla decisione della Corte.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    Richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità presuppone che non possa escludersi la colpa del ricorrente nella causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari deve essere proposto entro il termine di dieci giorni dalla notifica dell'avviso di deposito dell'ordinanza impugnata; il deposito oltre tale termine determina l'inammissibilità.
  • Quando la tardività del ricorso risulta immediatamente dagli atti, la Corte può definirlo con procedimento de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo che emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
  • La verifica del rispetto dei termini di impugnazione costituisce un presupposto preliminare e assorbente rispetto all'esame del merito della censura cautelare.

Come è indicizzato

MaterieCustodia cautelareImpugnazioni
RamiMisure cautelariProcesso penale
SottomaterieCarcereArresti domiciliari
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.