Cassazione Penale, Sentenza n. 46689/2024 del 18/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Conflitto di competenza territoriale relativo a una serie di reati tributari e di autoriciclaggio contestati a Salvatore VARANO in concorso con altri. Il GIP di Asti, con sentenza dell'10/09/2024, aveva dichiarato la propria incompetenza ritenendo competente il Tribunale di Milano in relazione al reato più grave (emissione di fatture per operazioni inesistenti) collegato alla prima fattura emessa da una società con sede formale a Milano. Il GIP di Milano ha sollevato conflitto sostenendo, tra l'altro, la tardività dell'eccezione sollevata in Asti, l'assenza di prova sul luogo di emissione delle fatture (le sedi risultano inesistenti), l'erroneità nell'individuare la competenza sulla base della prima fattura invece che dell'ultima dell'esercizio e l'applicabilità del criterio residuale dell'art. 18, comma 1 d.lgs. n. 74/2000 con individuazione del luogo di accertamento (Bra, circondario di Asti) o, in caso di pluralità di luoghi, del circondario dove il pubblico ministero ha iscritto per primo la notitia criminis.
La decisione
La Corte ha dichiarato la competenza del GIP del Tribunale di Asti e ha disposto la trasmissione degli atti ad Asti. Ha ritenuto irrilevante che il GIP di Milano abbia successivamente revocato la misura cautelare: la revoca non fa venir meno il conflitto già proposto e la questione dev'essere risolta dalla Corte regolatrice. La Corte ha applicato l'art. 18 d.lgs. n. 74/2000 nel senso che, in mancanza di certezza sul luogo di consumazione del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, va applicato il criterio residuale del luogo di accertamento del reato (in questo caso Asti). Ha inoltre precisato che la decadenza prevista dall'art. 458 cod. proc. pen. riguarda l'imputato che voglia sollevare l'incompetenza insieme alla richiesta di rito abbreviato, ma non impedisce al giudice di rilevare d'ufficio la propria incompetenza in sede di udienza camerale, né limita il potere del giudice di provvedere sulle misure cautelari urgenti.
Norme richiamate
L'imputato, a pena di decadenza, può chiedere il giudizio abbreviato depositando nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari la richiesta, con la prova della avvenuta notifica al pubblico ministero, entro quindici giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato. Con la richiesta l'imputato può eccepire l'incompetenza per territorio. Il giudice fissa in ogni caso con decreto l'udienza in camera di consiglio per la valutazione della richiesta... Qualora riconosca la propria incompetenza, il giudice la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente.
La Corte ricorda che la decadenza da cui il comma menziona l'imputato riguarda solo la parte che richiede l'abbreviato; non preclude al giudice di rilevare d'ufficio la propria incompetenza nell'udienza camerale fissata per la richiesta.
art. 18 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Stabilisce il criterio generale per la competenza territoriale nei reati tributari: applicazione dell'art. 8 c.p.p. e, se non possibile, competenza del luogo di accertamento del reato. Prevede eccezioni: comma 2 per i reati 'in dichiarazione' (competente il luogo del domicilio fiscale) e comma 3 per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti in caso di plurime emissioni in diversi circondari (competente il circondario dove il PM ha iscritto per primo la notitia criminis). La Corte ha applicato il criterio residuale del comma 1 quando il luogo di consumazione non è determinabile.
Regole generali per determinare il luogo di consumazione del reato; nell'ambito dei reati tributari è il primo criterio richiamato dall'art. 18 d.lgs. n. 74/2000.
Regola suppletiva sulla competenza per i reati comuni; la Corte sottolinea che nei reati tributari non si applicano le regole suppletive dell'art. 9 quando è operante l'art. 18 d.lgs. 74/2000.
Norma sul conflitto di competenza: la Corte ricorda che il conflitto negativo sussiste quando due giudici ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto e che la risoluzione compete alla Corte di cassazione quale giudice regolatore.
Riferimento alla richiesta di misura cautelare; la Corte affronta la questione del comportamento del giudice investito della misura e del possibile sollevamento del conflitto in tale contesto.
Norma richiamata in relazione all'istanza difensiva successiva che ha portato alla revoca della misura; non rileva per la cessazione del conflitto già proposto.
art. 21 e art. 22, comma 3, cod. proc. pen.
Principi sulla competenza dopo la chiusura delle indagini preliminari: il giudice, se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti.
Richiamato in relazione al registro della notitia criminis: il criterio del PM che per primo iscrive la notizia di reato è utilizzato dall'art. 18 comma 3 d.lgs. 74/2000 per individuare la competenza nei casi di plurime emissioni.
Massime di principio
- Se il luogo di consumazione di un reato tributario non è determinabile, applicare il criterio residuale dell'art. 18, comma 1, d.lgs. n. 74/2000: competente il giudice del luogo di accertamento del reato.
- Per i reati 'in dichiarazione' (articoli da 2 a 7 d.lgs. n. 74/2000) la competenza va individuata nel luogo del domicilio fiscale (art. 18, comma 2).
- Per l'art. 8 d.lgs. n. 74/2000 (fatture per operazioni inesistenti) con plurime emissioni nello stesso periodo d'imposta e in circondari diversi, la competenza è del circondario dove il PM ha iscritto per primo la notitia criminis (art. 18, comma 3).
- La scelta di individuare il luogo di commissione sulla base della sola sede formale di società schermanti è rischiosa: senza prova sul luogo reale di emissione delle fatture la sede formale può essere irrilevante.
- L'eccezione di incompetenza sollevata dall'imputato con la richiesta di rito abbreviato è soggetta a decadenza ex art. 458, ma tale decadenza non limita il potere del giudice di rilevare d'ufficio la propria incompetenza nell'udienza camerale.
- La pendenza di un conflitto di competenza non impedisce al giudice di provvedere sulle misure cautelari urgenti; la successiva revoca di una misura cautelare non estingue il conflitto già proposto e deciso dalla Corte regolatrice.
- In procedimenti complessi con società cartiera o sedi inesistenti, è essenziale acquisire elementi probatori sul luogo effettivo di emissione dei documenti fiscali per determinare correttamente la competenza.
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