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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09321/2026 del 11/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'interessato in violazione della disciplina sulle impugnazioni in cassazione, che richiede la sottoscrizione da parte di difensore iscritto nell'albo speciale. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)

La controversia

Il soggetto interessato ha proposto personalmente, in forma di ricorso per cassazione, un reclamo avverso l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva disposto la revoca della semilibertà. La Corte non affronta il merito della revoca, ma rileva un vizio formale decisivo: il ricorso è stato presentato personalmente dall'interessato, senza la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Tale modalità viola il combinato disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, c.p.p., con conseguente inammissibilità dell'impugnazione. La Corte aggiunge che, in assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, va disposto anche il versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, oltre alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 571, comma 1, c.p.p.

    Consente la proposizione dell'impugnazione da parte dell'imputato/interessato, ma nel giudizio di cassazione opera il vincolo formale della difesa tecnica previsto dall'art. 613 c.p.p.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; la proposizione personale è quindi non consentita.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione proposto personalmente dalla parte, senza la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale, è inammissibile.
  • Nel giudizio di cassazione la regola della difesa tecnica è inderogabile: non è sufficiente la mera provenienza personale dell'atto dalla parte interessata.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposta anche la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternative
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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