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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01479/2025 del 13/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Fermo che aveva definito il procedimento con applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorrente deduceva l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuta in sentenza. La Corte ha tuttavia rilevato che, nel patteggiamento, il ricorso ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p. è ammesso solo per errore manifesto nella qualificazione giuridica del fatto, cioè quando la qualificazione sia palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione, con immediatezza e senza margini di opinabilità. Nel caso concreto, la censura era ritenuta aspecifica e non autosufficiente, perché la dedotta violazione di legge non emergeva immediatamente dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza.

Norme richiamate

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza

    Nel giudizio di patteggiamento il ricorso per cassazione è consentito per contestare la qualificazione giuridica del fatto solo se l'errore è manifesto, ossia immediatamente percepibile e privo di margini di opinabilità.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità quando ricorrano i presupposti di legge.

Massime di principio

  • Nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'impugnazione per cassazione sulla qualificazione giuridica del fatto è ammissibile soltanto in presenza di un errore manifesto, cioè palesemente incoerente rispetto al capo di imputazione e rilevabile con immediatezza.
  • È inammissibile il ricorso che prospetti una violazione di legge sulla qualificazione giuridica del fatto in modo generico, non autosufficiente e non immediatamente ricavabile dagli atti richiamati, poiché non rientra nell'ambito del controllo consentito dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice di legittimità può provvedere senza formalità e condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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