Sentenza del 23/06/2020 n. 1836 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Produzione soltanto in grado di appello di documentazione attestante la regolarità delle notifiche - Conseguenze sulla regolamentazione delle spese di giudizio - Compensazione - Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata ritenuta legittima l’integrale compensazione delle spese di lite: l’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 consente alle parti di produrre nuovi documenti in appello, anche se già esistenti nel giudizio di primo grado, ma tale condotta può essere valutata nella regolamentazione delle spese. Non sono indicati nel testo l’importo delle spese, la data o il dispositivo complessivo della decisione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda le conseguenze sulle spese del giudizio del fatto che l’Agenzia delle Entrate abbia prodotto soltanto in appello la documentazione attestante la regolarità delle notifiche degli atti di accertamento. La questione è se, pur essendo ammissibili i nuovi documenti in appello, la produzione tardiva possa giustificare la compensazione integrale delle spese.
Norme richiamate
Art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 le parti possono produrre in appello nuovi documenti, anche ove preesistenti al giudizio di primo grado.
La produzione documentale in appello è consentita anche quando i documenti erano già disponibili in primo grado; l’ammissibilità non impedisce però che la scelta di produrli soltanto in appello incida sulla decisione relativa alle spese.
Rimane però ferma la possibilità di considerare tale condotta ai fini della regolamentazione delle spese di lite, nella quale sono ricomprese, ex art. 15 del detto decreto, quelle determinate dalla violazione del dovere processuale di lealtà e probità.
Nel regolare le spese il giudice può valutare la condotta processuale delle parti, compresa la produzione tardiva di documenti rilevanti; le spese possono comprendere quelle causate dalla violazione dei doveri di lealtà e probità.
Massime di principio
- Nel processo tributario, i nuovi documenti possono essere prodotti in appello anche se preesistenti al primo grado; la loro ammissibilità non comporta automaticamente che la parte possa ignorare le conseguenze della propria condotta sulla ripartizione delle spese.
- Se l’amministrazione produce solo in appello la documentazione decisiva sulla regolarità delle notifiche, il giudice può considerare tale condotta nel regolare le spese e disporne la compensazione, anche integrale.
- La produzione tardiva non comporta di per sé l’inammissibilità dei documenti: ammissibilità della prova e regolamentazione delle spese sono questioni distinte.
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