Cassazione Penale, Sentenza n. 22573/2025 del 16/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 642, comma secondo, cod. pen. (frode assicurativa) sostenendo: 1) vizi processuali relativi alla declarazione di assenza in appello e alla presunta inesatta indicazione del domicilio eletto e alla nomina di difensore d'ufficio senza comunicazione agli imputati; 2) insufficienza e vizio di motivazione nella valutazione delle prove che avrebbero portato ad una errata qualificazione del fatto come frode (con censura delle fonti probatorie, tra cui dichiarazioni e relazioni antifrode); 3) mancata rinnovazione dell'istruttoria richieste in appello (escussione degli imputati, audizione di testimoni, acquisizione di documenti); 4) rigetto delle circostanze attenuanti generiche; 5) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità; 6) ingiustificata conferma delle statuizioni civili (risarcimento alla compagnia assicurativa).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i motivi di ricorso ritenendoli manifestamente infondati o generici. In particolare: ha confermato la correttezza della dichiarazione di assenza in appello; ha affermato che la mancata comunicazione del nominativo del difensore d'ufficio non comporta nullità degli atti (art. 28 disp. att. cod. proc. pen. non sanziona con nullità); ha dichiarato generica la censura sulla mancata rinnovazione istruttoria non avendo i ricorrenti individuato lacune decisive nella motivazione della Corte d'appello; ha escluso la rilevante censura di merito (la Cassazione non ammette una rivalutazione dei fatti e delle prove) e ha ritenuto adeguata la motivazione del diniego delle attenuanti e della non applicabilità della particolare tenuità. Anche la statuizione civile è stata ritenuta congruamente motivata per le spese sostenute dalla parte civile. Conseguentemente è stata confermata la condanna penale e la condanna al risarcimento.
Norme richiamate
art. 642, comma secondo, cod. pen.
Norma sostanziale contestata: la condotta è stata ritenuta configurabile come frode assicurativa sulla base della valutazione della Corte territoriale; la Cassazione ha ritenuto congrua la valutazione dei fatti che comprovano la fattispecie.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; i ricorrenti hanno dedotto violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi di questa disposizione, ma la Corte ha ritenuto le censure in gran parte generiche o inammissibili.
art. 24 Cost.
Richiamato in relazione al diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che non sia stata compromessa l'effettività del diritto di difesa nei termini rilevanti per la nullità degli atti.
artt. 610 (commi 1 e 5) e 611 (comma 1), cod. proc. pen.
Norme richiamate in tema di celebrazione con contraddittorio scritto e richiesta di trattazione orale: la procedura seguita è stata ritenuta regolare secondo quanto osservato dalla Corte.
art. 28 disp. att. cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo di comunicazione della nomina del difensore d'ufficio; la Corte ha precisato che la mancata comunicazione non comporta automaticamente la nullità degli atti compiuti alla presenza del difensore nominato.
Norma sulla causa di non punibilità per particolare tenuità: il giudice di merito ha escluso l'applicabilità per la gravità e le modalità fraudolente del fatto e la Cassazione ha ritenuto la valutazione discrezionale e ben motivata.
Riferimento alle attenuanti (o criteri di determinazione della pena): la Corte d'appello ha negato le attenuanti generiche per mancanza di elementi positivi e per l'esistenza di precedenti e dell'intensità del dolo; la Cassazione ha ritenuto la valutazione non sindacabile in sede di legittimità.
Massime di principio
- La mancata comunicazione al reo della nomina del difensore d'ufficio non determina automaticamente la nullità degli atti compiuti in sua presenza: la norma che impone la comunicazione non prevede sanzione di nullità.
- In Cassazione non è consentita una rivalutazione del merito probatorio: le doglianze che implichino una diversa lettura delle prove sono inammissibili salvo errori manifesti di diritto o di motivazione.
- La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello va specificamente motivata indicando le lacune decisive nella motivazione del giudice ed i motivi per cui le prove richieste avrebbero potuto incidere sull'esito; le censure generiche vengono rigettate.
- Il riconoscimento della particolare tenuità del fatto o delle attenuanti generiche è un giudizio discrezionale del giudice di merito e può essere sindacato in Cassazione solo se la motivazione è manifestamente illogica o carente.
- Le statuizioni civili possono essere confermate se la parte civile dimostra spese o pregiudizi effettivi sostenuti per l'accertamento del danno (ad es. costi investigativi); la valutazione è rimessa al giudice di merito e non alla Cassazione salvo vizi evidenti.
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