Cassazione Penale, Ordinanza n. 39676/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 12 giugno 2025 è stato proposto personalmente dall'interessato, senza sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La Corte ha rilevato che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della L. n. 103/2017, che ha reso necessaria, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione del ricorso dell'imputato da parte di difensori abilitati al patrocinio davanti alla Cassazione. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità de plano del ricorso, con condanna alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per assenza di profili di colpa scusabili nella proposizione dell'impugnazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto personalmente dall'imputato, perché non sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione, come richiesto dall'art. 613, comma 1, c.p.p. per i ricorsi successivi al 3 agosto 2017. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., rilevando che non mancavano profili di colpa nella presentazione del ricorso.
Norme richiamate
a pena di inammissibilità
Il ricorso dell'imputato, e quindi anche del condannato, deve essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; in difetto, il ricorso è inammissibile.
L'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità quando risulti immediatamente dal fascicolo che il ricorso è privo del requisito di valida sottoscrizione.
In caso di inammissibilità il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ove non emerga assenza di colpa nella proposizione del ricorso, a una somma in favore della Cassa delle ammende.
Ha introdotto il regime di necessaria sottoscrizione del ricorso per cassazione dell'imputato da parte di difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione, applicabile ai ricorsi successivi al 3 agosto 2017.
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
Richiamata per il principio secondo cui la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che non siano esclusi profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato è inammissibile se, per effetto della disciplina successiva alla L. n. 103 del 2017, non è sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- Quando il vizio di sottoscrizione è immediatamente rilevabile dagli atti, la Corte può dichiarare l'inammissibilità de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- La valutazione sulla somma da versare alla Cassa delle ammende richiede la verifica che non siano esclusi profili di colpa nella presentazione del ricorso.
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