Cassazione Civile, Ordinanza n. 06807/2025 del 14/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La lite nasce da una domanda di regolamento di confine tra due fondi confinanti, con richiesta di rilascio della porzione di terreno asseritamente occupata senza titolo e di risarcimento del danno. In primo grado il tribunale aveva accolto la domanda principale e rigettato le riconvenzionali; in appello la decisione era stata parzialmente riformata, con condanna delle controparti all'eliminazione di vedute aperte sul fondo dell'appellante. Il ricorrente per cassazione ha proposto sette motivi, ma quello esaminato e accolto ha dedotto la nullità della sentenza d'appello per violazione degli artt. 174 c.p.c., 79 disp. att. c.p.c. e 24 Cost., sostenendo che la decisione fosse stata pronunciata da un collegio diverso da quello davanti al quale le parti avevano precisato le conclusioni. Gli altri motivi non vengono esaminati perché assorbiti.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo nulla la sentenza di appello perché pronunciata da un collegio diverso da quello dinanzi al quale erano state precisate le conclusioni, in violazione del principio di immutabilità del giudice nella fase decisoria. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente alla censura accolta e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Bari in differente composizione, anche per le spese. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
La decisione deve essere assunta dal collegio immutato rispetto a quello davanti al quale le parti hanno precisato le conclusioni; la sua violazione comporta nullità della sentenza.
È richiamato come base del principio di immutabilità del giudice nella fase decisoria.
art. 24 Cost.
La dedotta violazione è collegata alla lesione del diritto di difesa derivante dalla decisione resa da un collegio diverso.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Costituisce il parametro processuale di deduzione del vizio di violazione di legge e nullità della sentenza impugnata.
Massime di principio
- In fase decisoria, la sentenza deve essere pronunciata dal medesimo collegio davanti al quale le parti hanno precisato le conclusioni; in caso contrario la decisione è nulla per violazione del principio di immutabilità del giudice.
- La nullità derivante dalla mutazione del collegio decisorio assorbe gli ulteriori motivi di ricorso quando risulti decisiva per la cassazione della sentenza impugnata.
- La verifica della regolare composizione del collegio può fondarsi sul verbale d'udienza e sulla comparazione con il dispositivo o la motivazione della sentenza impugnata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 14 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06714/2025 del 14/03/2025
- ordinanza_civile · 14 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06715/2025 del 14/03/2025
- ordinanza_civile · 14 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06716/2025 del 14/03/2025
- ordinanza_civile · 14 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06732/2025 del 14/03/2025
- ordinanza_civile · 14 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06734/2025 del 14/03/2025
- ordinanza_civile · 14 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06736/2025 del 14/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →