Cassazione Penale, Sentenza n. 36554/2026 del 16/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la decisione della Corte di cassazione dell’8 aprile 2025, depositata il 24 giugno 2025, che aveva rigettato il suo precedente ricorso contro la sentenza della Corte d’appello di Bologna del 14 maggio 2024. Con un unico motivo ha dedotto che l’avviso di fissazione dell’udienza dell’8 aprile 2025 non era stato notificato al suo unico difensore, chiedendo che fossero dichiarate la nullità dell’udienza e della sentenza ai sensi degli artt. 178, lett. c), e 179 c.p.p. Ha inoltre sostenuto che l’omissione gli aveva impedito di conoscere la decisione e di rispettare il termine per proporre ricorso straordinario ex art. 625-bis, comma 2, c.p.p., chiedendo la restituzione nel termine ai sensi dell’art. 175 c.p.p. La Corte ha esaminato preliminarmente tale richiesta e ha ritenuto manifestamente infondata la censura: il ricorso straordinario era stato proposto oltre un anno dopo il deposito della sentenza, mentre il termine perentorio di 180 giorni decorre dalla data del deposito, indipendentemente dalla conoscenza effettiva della decisione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario perché tardivo e ha respinto, in quanto manifestamente infondata, la richiesta di restituzione nel termine: il termine perentorio di 180 giorni decorre dal deposito del provvedimento e non dalla sua conoscenza effettiva. Ha rilevato che non sono previste deroghe a tale decorrenza né comunicazioni o avvisi agli interessati del provvedimento decisorio e che grava sulle parti un onere di diligenza nell’acquisire informazioni sull’esito del ricorso, agevolmente assolvibile anche consultando i registri informatici e le sentenze pubblicate in rete. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
il termine perentorio di centottanta giorni fissato dall'art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen. per la presentazione del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto contenuto in un provvedimento della Corte di cassazione decorre dalla data di deposito del provvedimento stesso, a nulla rilevando il successivo momento in cui la parte interessata ne abbia avuto effettiva conoscenza
Il termine per proporre ricorso straordinario decorre dal deposito della decisione, non dal momento in cui la parte ne acquisisce effettiva conoscenza.
Il peculiare regime del giudizio di legittimità che da tempo annovera anche modalità di definizione dei ricorsi senza formalità di procedura ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., rispetto alle quali è espressamente previsto il rimedio del ricorso straordinario a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen. senza deroghe alla decorrenza iniziale del termine di impugnazione e senza che sia prevista alcuna comunicazione o avviso agli interessati del provvedimento decisorio
La definizione del ricorso in cassazione senza formalità di procedura non comporta deroghe al dies a quo del termine per il ricorso straordinario né fa sorgere un obbligo di comunicare o notificare la decisione agli interessati.
se ne deve dichiarare l’inammissibilità con conseguenti statuizioni a norma dell’art. 616 cod.proc.pen., come da dispositivo.
Alla dichiarazione d’inammissibilità conseguono le statuizioni previste in materia di spese processuali e, nel caso deciso, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Chiede, pertanto, di essere rimesso nei termini ai sensi dell’art. 175 cod.proc.pen. per proporre il ricorso straordinario.
La disposizione è richiamata quale base della richiesta di restituzione nel termine; la Corte la rigetta perché la tardività del ricorso straordinario non è superata dalla dedotta mancata conoscenza della decisione.
Massime di principio
- Il termine perentorio di 180 giorni previsto per il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. decorre dal deposito del provvedimento della Corte di cassazione e non dalla sua conoscenza effettiva da parte dell’interessato.
- La definizione del ricorso per cassazione senza formalità di procedura non introduce deroghe alla decorrenza del termine per il ricorso straordinario e non comporta un obbligo di comunicazione o avviso del provvedimento decisorio agli interessati.
- Sulle parti grava un onere di diligenza nell’informarsi sull’esito del ricorso per cassazione, anche mediante la consultazione dei registri informatici e delle decisioni pubblicate.
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