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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03477/2026 del 17/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dal diniego, da parte dell'amministrazione finanziaria, di un rimborso chiesto da una società sulla base di due precedenti sentenze tributarie della CTR lombarda, ritenute dalla società immediatamente esecutive. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente contro il diniego; la CTR aveva poi respinto l'appello dell'Agenzia, affermando che, dopo le modifiche normative in tema di esecutività delle sentenze tributarie, le decisioni erano immediatamente esecutive e che non ostavano né l'eventuale giudizio di ottemperanza né la pendenza di ricorsi per annualità diverse. In cassazione l'Agenzia deduceva falsa applicazione dell'art. 69 del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo previgente alle modifiche del 2015, e dell'art. 12 del medesimo decreto, sostenendo che: a) al momento delle sentenze poste a base della richiesta di rimborso non era ancora operativa la nuova disciplina sull'esecutività, poiché il decreto ministeriale attuativo era successivo; b) comunque l'art. 69 riguardava solo le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente, mentre qui si discuteva di riconoscimento di perdite fiscali pregresse, rideterminazione di somme iscritte a ruolo e rimborso di somme già versate; c) i giudizi presupposti non erano definiti, essendo stati impugnati per cassazione.

La decisione

La Corte ha rilevato che, nelle more del giudizio, i ricorsi per cassazione contro entrambe le sentenze poste a fondamento della domanda di rimborso erano stati definiti con esito sfavorevole alla contribuente, mediante cassazione con rinvio su iniziativa dell'Agenzia delle entrate. Di conseguenza, le sentenze che costituivano il presupposto della pretesa restitutoria risultavano annullate; ciò faceva venire meno i presupposti stessi dell'originaria domanda di rimborso e rendeva inammissibile il ricorso introduttivo della società contro il diniego dell'amministrazione. La Corte ha quindi dichiarato l'inammissibilità dell'originario ricorso della contribuente e ha compensato integralmente le spese, valorizzando la sopravvenienza del fatto decisivo intervenuta nel corso del processo.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È la norma evocata per il vizio di falsa applicazione di legge dedotto dall'amministrazione ricorrente.

  • art. 69 d.lgs. n. 546 del 1992

    La ricorrente ne invocava la corretta applicazione sostenendo che l'esecutività immediata riguardasse solo le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e, in ogni caso, non fosse operativa ratione temporis per le sentenze poste a base della domanda di rimborso.

  • art. 12 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato per le disposizioni transitorie: fino all'approvazione dei decreti attuativi restano applicabili le disposizioni previgenti degli artt. 12 e 69.

  • art. 9, lettera gg), d.lgs. n. 156 del 2015

    È la disposizione che ha modificato il testo dell'art. 69, rilevante ai fini del regime temporale dell'esecutività delle sentenze tributarie.

  • art. 12, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato nell'ambito della disciplina transitoria per l'adozione dei decreti attuativi.

  • art. 69, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato nell'ambito della disciplina transitoria per l'adozione dei decreti attuativi.

  • d.m. 6 febbraio 2017, n. 22

    Decreto attuativo citato per la disciplina della garanzia relativa all'esecuzione delle sentenze tributarie di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente.

  • art. 382, terzo comma, ultima parte, c.p.c.

    È la base indicata per la declaratoria di inammissibilità conseguente alla sopravvenuta mancanza dei presupposti dell'azione.

  • art. 65 ordinamento giudiziario

    Richiamato in motivazione per affermare il dovere istituzionale della Corte di conoscere i propri precedenti, in funzione nomofilattica.

Massime di principio

  • Se la domanda di rimborso tributario si fonda esclusivamente su sentenze poste a suo presupposto, l'annullamento di tali sentenze nel corso del giudizio può far venir meno l'interesse o il fondamento della pretesa e determinare l'inammissibilità del ricorso originario contro il diniego di rimborso.
  • In materia tributaria, la corretta applicazione del regime di esecutività delle sentenze va verificata anche alla luce delle disposizioni transitorie e dell'effettiva entrata in vigore dei decreti attuativi; non è sufficiente richiamare in astratto la nuova disciplina.
  • La tutela restitutoria non può essere mantenuta quando il titolo o il presupposto su cui si fonda viene successivamente caducato con pronuncia definitiva nel diverso giudizio presupposto.
  • La sopravvenienza che incide sui presupposti sostanziali della domanda può condurre, nel giudizio di legittimità, a una declaratoria di inammissibilità dell'azione originaria, con compensazione delle spese se la sopravvenienza giustifica la reciproca o oggettiva incertezza della lite.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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