Cassazione Penale, Sentenza n. 25532/2022 del 04/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato in Cassazione l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la sua richiesta di restituzione in termini per proporre ricorso avverso la sentenza emessa il 7/10/2003. Ha dedotto: (1) violazione di legge per aver deciso de plano senza fissare udienza in camera di consiglio partecipata ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen.; (2) vizio di motivazione per manifesta illogicità, sostenendo che la Corte non aveva acquisito il fascicolo né verificato la ritualità delle notifiche dell'estratto contumaciale, omettendo accertamenti essenziali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso come manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte di appello di decidere de plano sulla richiesta di restituzione in termini (salvo che sia in corso un procedimento principale con rito camerale), conformemente alla giurisprudenza consolidata. Inoltre ha confermato che l'istante ha l'onere di allegare elementi concreti che dimostrino la mancata conoscenza del procedimento e di indicare il dies a quo dalla quale conosceva il provvedimento; il ricorrente non ha fornito tali indicazioni. Perciò il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Richiamato come riferimento alla funzione della Corte di appello in materia esecutiva; contestualizza la competenza del giudice dell'esecuzione
art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Richiamato insieme all'art. 666 per la disciplina delle facoltà della Corte di appello in funzione di giudice dell'esecuzione; utilizzato a corollario della competenza funzionale
Norma che disciplina la restituzione in termini per impugnare sentenze contumaciali: la Corte ha richiamato i commi che impongono l'onere dell'imputato di dimostrare la mancata conoscenza del procedimento e di indicare il dies a quo; inoltre ha osservato l'assenza di riferimento al rito camerale nel comma 4, giustificando la decisione de plano
Regola le forme dell'udienza in camera di consiglio partecipata; la Corte ha rilevato che, in assenza di richiamo espresso nell'art. 175, la procedura per la restituzione in termini può essere decisa de plano salvo i casi previsti
art. 670, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato per sostenere la sussistenza della competenza funzionale della Corte di appello quale giudice dell'esecuzione sulla questione relativa al titolo
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Invocato quale limite della censura in Cassazione (specificazione dei motivi ammessi), citato come parametro procedurale per la formulazione del ricorso
Norma che consente la condanna alle spese e ad una somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o infondato; applicata dalla Corte per irrogare l'obbligo di pagamento di euro tremila
Massime di principio
- Nelle richieste di restituzione in termini ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. l'onere probatorio è del ricorrente: deve allegare elementi concreti che dimostrino la mancata conoscenza del procedimento e indicare il "dies a quo" dal quale ha avuto notizia del provvedimento impugnato.
- Il giudice competente può decidere de plano sull'istanza di restituzione in termini salvo che sia in corso un procedimento principale che richiede il rito camerale; l'assenza di un richiamo espresso all'art. 127 nell'art. 175 giustifica la procedura de plano.
- La mera deduzione di nullità delle notificazioni, senza specifiche allegazioni probatorie o indicazione della data di conoscenza, è insufficiente per ottenere la restituzione in termini.
- In Cassazione le censure devono rispettare i limiti procedurali (es. art. 173 disp. att.); motivi generici o privi di elementi probatori concreti hanno scarse probabilità di successo.
- Il rigetto del ricorso per inammissibilità o infondatezza può comportare condanna alle spese processuali e l'obbligo di versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616.
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