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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22610/2026 del 18/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte di appello di Torino che aveva respinto la richiesta di rescissione del giudicato (o in subordine la rimessione in termini) relativa alla sentenza irrevocabile del Tribunale di Alessandria dell'11/12/2018 che lo aveva condannato per il reato previsto dall'art. 336 c.p. Il motivo principale era la violazione di legge (art. 629-bis c.p.p.) e il vizio di motivazione: la Corte territoriale aveva ritenuto che Deda avesse effettiva conoscenza del processo sulla base della nomina di un difensore di fiducia e delle notifiche effettuate presso di lui, nonostante il difensore avesse rinunciato pochi giorni dopo la notifica del decreto di citazione a giudizio, non risultassero contatti tra assistito e difensore e l'imputato aveva dichiarato di essere rientrato in Albania e di non avere conoscenza del processo. Il ricorrente denunciava contraddittorietà ed errata interpretazione dei fatti da parte del giudice di merito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la Corte di appello abbia applicato un automatismo nel desumere l'effettiva conoscenza del processo dalla mera nomina del difensore domiciliatario e dalle notifiche presso di lui, discostandosi dai principi di legittimità che richiedono la prova dell'effettiva conoscenza personale della vocatio in ius. La Cassazione ha richiamato la giurisprudenza che impone di valutare caso per caso l'esistenza di un rapporto processuale effettivo tra imputato e difensore (tenendo conto di tempi, rinunce di mandato, mancati contatti e presenza all'estero dell'imputato) e il principio costituzionale che richiede ragionevoli sforzi per rintracciare l'imputato. Per questi motivi ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e la sentenza del Tribunale di Alessandria del 11/12/2018 perché il processo era stato celebrato in assenza senza prova dell'effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato; ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Alessandria per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    Norma richiamata nel ricorso in relazione alla rescissione del giudicato; la Corte ha valutato la fondatezza della richiesta alla luce della mancata prova dell'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Il giudice procede in assenza dell'imputato anche quando ritiene altrimenti provato che lo stesso ha effettiva conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza all'udienza è dovuta ad una scelta volontaria e consapevole. A tal fine il giudice tiene conto delle modalità della notificazione, degli atti compiuti dall'imputato prima dell'udienza, della nomina di un difensore di fiducia e di ogni altra circostanza rilevante.

    La Corte ha sottolineato che la nomina del difensore è solo un elemento tra gli altri e non genera una presunzione automatica di conoscenza; è necessaria una valutazione concreta e motivata dell'effettiva conoscenza personale dell'imputato

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (modifica art. 420-bis)

    La modifica normativa conferma l'approccio secondo cui il giudice deve valutare più fattori (notifiche, atti, nomina difensore, altre circostanze) ma non autorizza presunzioni automatiche; la Cassazione richiama tale quadro legislativo per escludere automatismi

  • Corte Cost., sent. n. 192 del 2023

    Richiamata per il principio che il giudizio in assenza può svolgersi solo dopo ragionevoli sforzi per la reperibilità dell'imputato e che le autorità devono fornire indizi precisi e oggettivi circa la ricezione di sufficienti informazioni sul processo

  • Giurisprudenza di legittimità rilevante (Sez. U n. 23948/2019; Sez. 6 n. 23670/2025; Sez. 3 n. 15124/2024)

    La Corte ha richiamato orientamenti che precisano che la conoscenza effettiva del processo non può essere desunta automaticamente dalla nomina del difensore o dalla sua domiciliazione; occorre accertare l'effettività del rapporto e le condotte positive dell'imputato per escludere che l'assenza sia involontaria

Massime di principio

  • La nomina di un difensore di fiducia e la domiciliazione presso quest'ultimo non legittimano automaticamente la presunzione di conoscenza del processo da parte dell'imputato; è necessario verificare l'effettività del rapporto e la concreta ricezione delle informazioni.
  • Per procedere legittimamente in assenza occorre la prova dell'effettiva conoscenza personale (o del comprovato rifiuto) della vocatio in ius: il giudice deve motivare caso per caso perché gli elementi raccolti dimostrano consapevolezza e volontà di sottrarsi al processo.
  • La mera 'negligenza informativa' o la mancata cura nei rapporti con il difensore non devono essere automaticamente trasformate in indizio di volontaria sottrazione: servono condotte positive e elementi che dimostrino la scelta consapevole dell'imputato.
  • Elementi rilevanti nel valutare la conoscenza effettiva includono i tempi tra nomina e notifiche, la rinuncia del difensore poco dopo le notifiche, la partecipazione (o meno) del difensore alle udienze, la persistenza di contatti tra difensore e assistito e la presenza all'estero dell'imputato.
  • Le autorità devono porre in essere ragionevoli sforzi per reperire l'imputato e fornire nel provvedimento indizi precisi e oggettivi che giustifichino la conclusione sulla conoscenza del processo.
  • Se manca la prova dell'effettiva conoscenza, la celebrazione del processo in assenza può comportare l'annullamento e la trasmissione per nuovo giudizio.

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