Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 09514/2023 del 06/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI relativo a un terreno che, originariamente edificabile, era divenuto inedificabile per effetto di vincoli urbanistici e ambientali ed era stato inserito in un procedimento di compensazione urbanistica, con previsione di attribuzione alla proprietaria di volumetrie da trasferire su altra area. La società ha pagato l’imposta come se il terreno fosse agricolo; l’ente locale ha invece sostenuto che, finché non si fosse perfezionato l’atterraggio della volumetria su altro suolo, il bene dovesse considerarsi edificabile ai fini ICI. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente; la CTR aveva invece accolto in parte l’appello dell’ente, affermando la persistente edificabilità fiscale del terreno sino al completamento della compensazione urbanistica, ma disponendo un ricalcolo dell’imposta. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. n. 504 del 1992, perché l’ICI presuppone un diritto reale su immobile e non una mera aspettativa collegata a compensazione urbanistica non conclusa; 2) omessa pronuncia sulla mancata conclusione della procedura nel 2007 e sul mancato acquisto, in quell’annualità, di una capacità edificatoria utile; 3) omessa pronuncia sulla mancata riproposizione in appello della questione del valore imponibile; 4) omessa pronuncia e carenza motivazionale sulla quantificazione degli oneri di attrezzaggio. La Corte ha ritenuto decisivo il primo motivo, richiamando la recente giurisprudenza delle Sezioni Unite in materia di compensazione urbanistica e ICI.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l’originario ricorso della contribuente contro l’avviso di accertamento ICI. Le spese dell’intero giudizio sono state integralmente compensate per la novità della questione, oggetto di chiarimento solo in corso di causa da parte delle Sezioni Unite.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 504 del 1992, artt. 1, comma 2, 3, comma 1

    Il presupposto dell’ICI è collegato al possesso di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli; non può essere esteso, per via interpretativa, a un diritto edificatorio compensativo che non ha natura reale.

  • d.lgs. n. 504 del 1992, artt. 2, 3, 4, 5

    Le norme richiamate dal ricorrente sono state invocate per sostenere che l’imposta richiede la titolarità di un diritto reale su un immobile e non una mera aspettativa di edificare su altra area.

  • art. 2643, n. 2-bis, c.c.

    Il trasferimento oneroso dei diritti edificatori tra privati è richiamato per evidenziarne l’autonomia dal terreno e la non riconducibilità a diritti reali tipici.

  • art. 23 Cost.

    La Corte richiama il principio di legalità tributaria per affermare che non è possibile creare in via interpretativa una nuova fattispecie impositiva riferita al diritto edificatorio compensativo.

  • art. 140-bis disp. att. c.p.c.

    È richiamato solo per la modalità di trattazione camerale da remoto del giudizio.

Massime di principio

  • In tema di ICI, un’area già edificabile ma divenuta inedificabile e inserita in un programma di compensazione urbanistica non è assoggettabile all’imposta in quanto il diritto edificatorio compensativo non è un diritto reale, non inerisce al fondo e non ne costituisce una qualità intrinseca.
  • Il presupposto dell’ICI va individuato con riferimento ai beni espressamente previsti dalla legge; non è consentito estendere il tributo a utilità patrimoniali diverse, pur economicamente apprezzabili, in assenza di una previsione normativa chiara, tassativa e determinata.
  • La mera previsione urbanistica di una volumetria trasferibile su altra area non rende edificabile, ai fini fiscali, il terreno di decollo quando questo abbia perso la vocazione edificatoria ed il diritto edificatorio sia destinato a essere esercitato altrove.
  • Quando la questione giuridica è risolta in modo decisivo da un motivo di ricorso, gli ulteriori motivi restano assorbiti.
  • Se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.