Cassazione Penale, Sentenza n. 19127/2025 del 22/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso censura la sentenza della Corte d'appello che aveva assolto Romeo dal delitto di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), per vizi di motivazione. La Procura Generale sostiene che i giudici d'appello hanno sottovalutato/apoditticamente escluso il valore probatorio di elementi utili a dimostrare l'intraneità: in particolare hanno dato rilievo decisivo all'assenza di Romeo a una cena (Natale 2009) e hanno disatteso, senza argomentare, il comportamento successivo dell'imputato, le omissioni di comunicazione verso il capo locale Varacalli (su fatti quali una rapina finalizzata al reperimento di armi, il conferimento di doti, il controllo territoriale) e l'intercettazione in cui altri affiliati riferivano il ruolo verticistico di Romeo. Inoltre la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere che il mero riconoscimento di una carica non sia, di per sé, indice significativo di intraneità se non accompagnato da prova di un 'contributo dinamico' concreto, confondendo dote e carica.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso, ritenendo la motivazione della sentenza d'appello contraddittoria e apodittica sotto più punti di vista. Ha affermato che l'attribuzione di un ruolo di vertice in un contesto associativo è, di norma, indice di radicamento e intraneità e che la Corte d'appello ha indebitamente svalutato il contenuto della intercettazione e gli elementi riferiti (conflittualità con Varacalli, omissioni informative, iniziative poste in essere da Romeo per accertare fatti interni alla consorteria). Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio alla Corte territoriale per un nuovo giudizio conforme alle indicazioni di diritto e di valutazione probatoria fornite dalla Corte di cassazione.
Norme richiamate
La Corte interpreta l'art. 416-bis nel senso che l'attribuzione di una carica di vertice nell'organizzazione è elemento logico probatorio della stabile e consolidata partecipazione all'associazione mafiosa; non può essere acriticamente esclusa come indice di intraneità per la sola mancanza di prova di un 'contributo dinamico' episodico addotto dall'appello
Massime di principio
- Il riconoscimento di un ruolo di vertice in una struttura criminale costituisce, di per sé, un forte elemento indiziario di intraneità e radicamento nell'associazione; la sua mera indicazione non va scartata senza motivazione convincente
- La mancata partecipazione a un singolo evento (es. una cena) non è di per sé decisiva per escludere la partecipazione associativa; va valutata nel contesto probatorio complessivo
- Intercettazioni e dichiarazioni rese da altri affiliati, anche se l'imputato non è intervenuto nella conversazione, possono avere rilevanza probatoria significativa se indicano ruoli, conflitti interni e conoscenze di fatti associativi
- Le omissioni di comunicazione verso il vertice locale e il disinteresse rispetto a fatti rilevanti per l'attività associativa (es. rapine per reperire armi) possono essere interpretati come indici di effettiva responsabilità e contiguità associativa
- La Corte d'appello deve fornire motivazioni articolate e non apodittiche quando svaluta elementi probatori: la mera affermazione di 'neutralità' o 'inadeguatezza' di singoli elementi senza spiegazione è viziata
- In processi per reati associativi il giudizio deve considerare il ruolo istituzionale interno all'organizzazione (cariche, doti, potere di controllo) come prove rilevanti della qualità di affiliato stabile, salvo adeguata e motivata prova contraria
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