Cassazione Penale, Sentenza n. 809/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la correzione di un presunto errore materiale nella sentenza della Corte d'appello del 7/02/2022 resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., sostenendo che il beneficio della sospensione condizionale della pena fosse stato concordato e omesso per errore dal dispositivo. A supporto ha richiamato la proposta difensiva (riferimento ai benefici di legge), i motivi di appello e la procura speciale; inoltre il Procuratore generale aveva espresso parere favorevole alla correzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendo infondate le censure. Ha confermato che la procedura di correzione dell'errore materiale ex art. 130 c.p.p. è ammissibile solo per armonizzare la forma con il contenuto reale della decisione senza modificarne la sostanza. Nel caso concreto non risultava che i benefici fossero stati effettivamente concessi dal Gip e la Corte territoriale ha ritenuto che la rinuncia in sede di accordo comprendesse i motivi senza un espresso riferimento al beneficio della sospensione; pertanto l'omissione non era un mero errore materiale ma una scelta processuale rilevabile tramite impugnazione. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La norma disciplina il giudizio per accordo (concordato). La Corte ha richiamato che il beneficio della sospensione condizionale può costituire elemento integrante dell'accordo solo se effettivamente concordato o già concesso, non potendo essere aggiunto d'ufficio tramite correzione materiale se non risultante dagli atti.
La correzione dell'errore materiale è ammessa soltanto quando serve a conformare la rappresentazione formale della decisione al suo reale contenuto senza alterarne la sostanza; non è invece strumento per integrare o modificare sostanzialmente il dispositivo giudiziale.
Richiamato nel motivo di ricorso (presunta violazione), la Corte non ha riconosciuto applicabile una diversa interpretazione favorevole al ricorrente: la censura relativa alla mancata statuizione sul beneficio doveva essere prospettata con impugnazione e non sanata ex art. 130.
Norma richiamata per la statuizione sulle spese: in caso di rigetto del ricorso il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento.
Massime di principio
- La procedura di correzione dell'errore materiale ex art. 130 c.p.p. è ammessa solo per adeguare forma e sostanza quando il contenuto reale della decisione è già chiaro negli atti; non può essere usata per introdurre o modificare elementi sostanziali della sentenza.
- Nel giudizio per accordo (art. 599-bis c.p.p.) il riconoscimento di benefici (es. sospensione condizionale della pena) è elemento costitutivo dell'intesa solo se espresso o dimostrabile che fosse già stato concesso; un richiamo generico nei documenti non è sempre sufficiente a configurare un errore materiale.
- Se la parte ritiene che un beneficio negoziato non sia stato recepito nel dispositivo, la via corretta è l'impugnazione della decisione di merito, salvo che dagli atti emerga in modo incontrovertibile che si è trattato di mero errore materiale.
- Il giudice dell'esecuzione verifica i presupposti per la correzione materiale, ma deve evitare che l'uso di tale procedimento determini una sostanziale modifica della decisione già adottata.
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