Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 23702/2025 del 24/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per i profili di colpa connessi all'impugnazione irrituale, al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorre contro la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma limitata alla sola dosimetria della pena, ha confermato la condanna per la detenzione e il porto illegali di una carabina ad aria compressa. Con l'unico motivo deduce censure già proposte in appello, contestando in sostanza la riconducibilità della condotta a lui e la dimostrazione della funzionalità dell'arma. La Corte di cassazione rileva però che la decisione impugnata aveva già affrontato tali profili in modo adeguato, valorizzando sia il rinvenimento dell'arma nella sua autovettura e l'assenza di spiegazioni alternative, sia gli esiti delle prove di sparo eseguite dagli investigatori; il ricorso viene quindi ritenuto una mera reiterazione di doglianze già disattese, formulate in modo aspecifico.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente in relazione alle questioni dedotte.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    Viene richiamata a fondamento della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre, senza specifica critica argomentata, censure già formulate in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito.
  • La motivazione del giudice di merito è sufficiente quando dia conto in modo non contraddittorio degli elementi da cui desume l'ascrivibilità del fatto all'imputato e la prova della fattispecie contestata.
  • Ai fini della valutazione della funzionalità di un'arma contestata come oggetto del reato, possono rilevare gli accertamenti tecnici o le prove di sparo svolte dagli investigatori.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieDetenzione di armiImpugnazioni
RamiArmiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.