Cassazione Penale, Sentenza n. 14460/2025 del 14/04/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la rescissione del giudicato (in via subordinata la remissione in termini per impugnare) sostenendo di non essere venuto a conoscenza del processo celebrato a suo carico e che la notifica dell'atto introduttivo (decreto di citazione a giudizio) non si era perfezionata al domicilio eletto, essendo stata poi notificata al difensore d'ufficio senza che si fosse instaurato un effettivo rapporto professionale e senza che il prevenuto fosse informato. Denunciava pertanto che la sola elezione di domicilio in sede di indagini e la nomina del difensore d'ufficio non potevano valere a dimostrare la sua conoscenza del procedimento, così ledendo la possibilità di proporre impugnazione e il diritto di difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza della Corte d'Appello di Firenze e ha disposto il rinvio alla stessa Corte territoriale perché riesamini l'istanza di rescissione del giudicato alla luce dei principi giuridici richiamati. In particolare la Cassazione ha precisato che: l'elezione di domicilio resa in fase di indagini preliminari non prova di per sé la conoscenza del processo per l'accusa formalizzata successivamente; la notificazione della vocatio in iudicium ai sensi dell'art.161, comma 4, al difensore domiciliatario, eseguita in luogo diverso dal domicilio eletto, non consente automaticamente di presumere la conoscenza dell'imputato; il giudice deve accertare l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale fra imputato e difensore o altra prova della conoscenza del procedimento; resta possibile la rescissione ove risulti un'incolpevole mancata conoscenza del processo, mentre può ravvisarsi colpa dell'imputato se questi non ha mantenuto contatti essenziali col difensore domiciliare.
Norme richiamate
Norma incriminatrice in base alla quale l'istante era stato condannato (guida in stato di alterazione per uso di bevande alcoliche) con applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente.
art.161, comma 4, cod. proc. pen.
Prevede la possibilità di notificare la vocatio in iudicium al difensore quando l'imputato è irreperibile; la Corte ha chiarito che tale notificazione, se eseguita in luogo diverso dal domicilio eletto, pur formalmente regolare non prova automaticamente la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato.
Riferimento alle condizioni per la dichiarazione di assenza e alla rilevanza di tale dichiarazione ai fini della rescissione del giudicato; la Corte ha richiamato che vanno verificati i presupposti di tale norma prima di escludere la rescindibilità.
il condannato con sentenza definitiva e dichiarato assente per tutta la durata del processo può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo
Norma che disciplina la rescissione del giudicato per mancata conoscenza incolpevole del processo; la Corte ne evidenzia l'onere probatorio a carico del ricorrente e la necessità che la mancata conoscenza riguardi la celebrazione del processo con accusa formalizzata.
art.625ter cod. proc. pen. (previgente)
il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può chiedere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo
Testo previgente applicabile ratione temporis nel caso di specie; sostanzialmente conforme ai principi della rescindibilità per incolpevole mancata conoscenza.
art.162, comma 4bis, cod. proc. pen.
Riferimento normativo collegato alla disciplina della domiciliazione e della notifica; la giurisprudenza richiamata limita l'efficacia probatoria della mera elezione di domicilio in fase di indagini.
Ha introdotto la disciplina sull'art.629bis (riformando la disciplina della rescissione del giudicato) e modificato il regime delle notificazioni e della conoscenza del processo.
Contiene la successiva riforma normativa richiamata in tema di efficacia delle norme sulle assenze e sulle impugnazioni; la sentenza usa le disposizioni transitorie per determinare la norma applicabile ratione temporis.
art.19 legge 27 maggio 2015, n.69
Norma che recepisce principi di diritto internazionale connessi alla tutela dei diritti processuali; richiamata in relazione alla giurisprudenza della Corte EDU sul diritto alla conoscenza del procedimento.
art.179, comma 1 e art.604, comma 5bis cod. proc. pen.
Norme indicate nel ricorso (rispetto alle modalità di impugnazione e di notifica); nel giudizio di Cassazione sono state richiamate ma non costitutive della decisione centrale, che si è concentrata su art.161 e sulle regole sulla rescissione.
Massime di principio
- La mera elezione di domicilio resa in fase di indagini non prova automaticamente la conoscenza del procedimento in relazione ad una successiva vocatio in iudicium; il giudice deve verificare se vi sia stata notifica dell'atto introduttivo nel domicilio eletto o altra prova della conoscenza.
- La notificazione ai sensi dell'art.161, comma 4, effettuata al difensore in luogo diverso dal domicilio eletto è formalmente regolare ma non basta di per sé a fondare la presunzione della conoscenza del processo da parte dell'imputato, salvo che emerga un rapporto professionale effettivo e idoneo a trasmettere tale conoscenza.
- Per ottenere la rescissione del giudicato occorre provare che l'assenza è stata dovuta a un'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo; l'onere probatorio grava sul ricorrente.
- Può ravvisarsi colpa dell'imputato (escludendo la rescindibilità) se questi, pur essendo stato posto in condizione di contatto tramite difensore domiciliare, non ha mantenuto rapporti periodici e gli accorgimenti necessari per informarsi sull'andamento del procedimento.
- In caso di dubbi sulla regolarità o efficacia della notifica dell'atto introduttivo, il giudice deve compiere un accertamento concreto (rapporti tra imputato e difensore, modalità delle comunicazioni, elementi probatori sulla effettiva ricezione) prima di escludere la sussistenza dell'incolpevole mancata conoscenza.
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