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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14911/2025 del 15/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso perché i motivi sono generici, ripetitivi e manifestamente infondati, in quanto non sollevano vere questioni di legittimità ma chiedono solo una nuova valutazione del fatto. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è proposto avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 18/03/2024. Il ricorrente articola cinque motivi tutti incentrati sull'affermazione di responsabilità, ma la Corte rileva che tali censure sono costruite come una mera richiesta di rivalutazione del fatto e della prova, senza individuare specifiche violazioni di legge o reali censure di legittimità. I motivi sono descritti come ripetitivi rispetto a quelli già dedotti in merito, generici e, per le modalità redazionali, assimilabili a un atto di appello, poiché mirano a riproporre letture alternative della vicenda fattuale.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato come un terzo grado di merito per sollecitare una nuova valutazione dei fatti o delle prove.
  • Quando i motivi si limitano a riproporre doglianze già formulate in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, essi sono generici.
  • Un ricorso redatto in forma sostanzialmente appellatoria, privo di una critica di legittimità e fondato su letture alternative del fatto, è inammissibile.
  • La manifesta infondatezza e la genericità dei motivi legittimano la declaratoria di inammissibilità con le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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