Cassazione Penale, Ordinanza n. 14911/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso perché i motivi sono generici, ripetitivi e manifestamente infondati, in quanto non sollevano vere questioni di legittimità ma chiedono solo una nuova valutazione del fatto. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 18/03/2024. Il ricorrente articola cinque motivi tutti incentrati sull'affermazione di responsabilità, ma la Corte rileva che tali censure sono costruite come una mera richiesta di rivalutazione del fatto e della prova, senza individuare specifiche violazioni di legge o reali censure di legittimità. I motivi sono descritti come ripetitivi rispetto a quelli già dedotti in merito, generici e, per le modalità redazionali, assimilabili a un atto di appello, poiché mirano a riproporre letture alternative della vicenda fattuale.
Norme richiamate
la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato come un terzo grado di merito per sollecitare una nuova valutazione dei fatti o delle prove.
- Quando i motivi si limitano a riproporre doglianze già formulate in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, essi sono generici.
- Un ricorso redatto in forma sostanzialmente appellatoria, privo di una critica di legittimità e fondato su letture alternative del fatto, è inammissibile.
- La manifesta infondatezza e la genericità dei motivi legittimano la declaratoria di inammissibilità con le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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