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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35293/2022 del 21/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso il sequestro impeditivo delle quote sociali e del patrimonio aziendale della societa' Immobiliare Adiletta s.r.l. e del sequestro preventivo di euro 15.700 finalizzato alla confisca (capo F) per il reato di cui all'art. 11 d.lvo 74/2000). Il ricorrente deduceva: carenza del periculum in mora (la societa' sarebbe non operativa), mancata dimostrazione della attualita' e concretezza delle esigenze cautelari, violazione del principio di proporzionalita' (si sarebbe dovuto limitare il vincolo alle specifiche somme contestate pari a euro 349.000), illegittimita' della confisca per euro 15.700 atteso che la societa' non e' indagata per quel reato, e mancata indicazione del contributo personale del rappresentante sociale in ordine al fumus commissi delicti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Motivazioni principali: (i) carenza di procura speciale idonea per il gravame in Cassazione rilasciata al difensore, con conseguente inammissibilita' del ricorso proposto quale rappresentante della societa'; (ii) inammissibilita' per carenza di interesse della impugnazione proposta da Adiletta Luigi in proprio, trattandosi di terzo rispetto alla cosa sequestrata senza specifica dimostrazione dell'interesse concreto alla restituzione; (iii) nel merito, il ricorso e' altresi' generico e manifestamente infondato: l'ordinanza del Riesame ha adeguatamente motivato il fumus e il periculum in mora, ritenendo la societa' immobiliare il centro patrimoniale del presunto gruppo criminoso (funzione di collettore e reimpiego di proventi tramite falsi contratti di locazione), e ha motivato la necessita' del vincolo ai fini di impedire la protrazione o l'aggravamento delle condotte illecite; il principio di proporzionalita' e' stato considerato e applicato nel contesto del sequestro impeditivo; i profili relativi alla confisca e al contributo personale sono stati ritenuti non censurabili. Esiti economici: condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Norma sul sequestro impeditivo: la Corte ha ritenuto che il Tribunale del Riesame abbia adeguatamente motivato la sussistenza del periculum in mora e del fumus commissi delicti a fondamento del sequestro delle quote e del patrimonio aziendale

  • art. 11 d.lvo 74/2000

    Norma sulle sanzioni tributarie e sulla confisca del prezzo e del profitto del reato: il provvedimento impugnato ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di somme ritenute profitto di reato; la Cassazione ha ritenuto non fondata la censura difensiva in ordine al collegamento tra societa' beneficiaria e frode fiscale

  • art. 415 bis cod. proc. pen.

    Richiamato nel ricorso come documento informativo sugli addebiti: l'avviso e' stato utilizzato nella valutazione del quadro indiziario ma non ha modificato la valutazione sulla sussistenza del fumus e del periculum

  • art. 322 cod. proc. pen.

    Norma sul riesame: richiamata indirettamente per i presupposti che legittimano il gravame; la Corte ha ricordato che chi impugna deve dimostrare l'interesse concreto all'impugnazione ai fini della restituzione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente l'imposizione di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile: la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000

Massime di principio

  • Per proporre ricorso in Cassazione contro provvedimenti di sequestro e' essenziale che il difensore sia munito di procura speciale idonea anche per il grado di legittimita'; l'assenza o la formulazione limitativa della procura determina inammissibilita'.
  • Chi impugna in proprio un sequestro su beni di terzi deve dimostrare un interesse concreto e attuale corrispondente all'effetto tipizzato dall'ordinamento (es. restituzione della cosa); in mancanza l'impugnazione e' inammissibile per carenza di interesse.
  • Il ruolo patrimoniale della societa' (anche se formalmente non operativa) puo' giustificare il sequestro se emerge, dalla motivazione, che la societa' e' stata utilizzata come centro di raccolta e reinvestimento dei proventi illeciti: cio' puo' configurare periculum in mora e fumus commissi delicti.
  • Il principio di proporzionalita' impone che il giudice motivi sull'impossibilita' di adottare misure meno invasive o di limitare l'oggetto del sequestro; tuttavia, quando la societa' e' strumentale al meccanismo illecito, il mantenimento del vincolo su tutto il compendio aziendale puo' essere ritenuto proporzionato.
  • Le censure generiche e prive di specificazione dei punti di diritto e di fatto rilevanti sono facilmente dichiarate inammissibili o manifestamente infondate in sede di legittimita'; occorre puntualizzare i profili di illegittimita' e indicare gli elementi probatori contrari.
  • Sulla confisca per reati tributari e sul sequestro finalizzato alla confisca, e' necessario dimostrare il rapporto tra le somme sequestrate e il profitto o prezzo del reato; l'assenza di incolpazione diretta per quel singolo reato non esclude automaticamente il vincolo se la societa' e' beneficiaria del profitto illecito.

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