Cassazione Penale, Sentenza n. 35293/2022 del 21/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso il sequestro impeditivo delle quote sociali e del patrimonio aziendale della societa' Immobiliare Adiletta s.r.l. e del sequestro preventivo di euro 15.700 finalizzato alla confisca (capo F) per il reato di cui all'art. 11 d.lvo 74/2000). Il ricorrente deduceva: carenza del periculum in mora (la societa' sarebbe non operativa), mancata dimostrazione della attualita' e concretezza delle esigenze cautelari, violazione del principio di proporzionalita' (si sarebbe dovuto limitare il vincolo alle specifiche somme contestate pari a euro 349.000), illegittimita' della confisca per euro 15.700 atteso che la societa' non e' indagata per quel reato, e mancata indicazione del contributo personale del rappresentante sociale in ordine al fumus commissi delicti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Motivazioni principali: (i) carenza di procura speciale idonea per il gravame in Cassazione rilasciata al difensore, con conseguente inammissibilita' del ricorso proposto quale rappresentante della societa'; (ii) inammissibilita' per carenza di interesse della impugnazione proposta da Adiletta Luigi in proprio, trattandosi di terzo rispetto alla cosa sequestrata senza specifica dimostrazione dell'interesse concreto alla restituzione; (iii) nel merito, il ricorso e' altresi' generico e manifestamente infondato: l'ordinanza del Riesame ha adeguatamente motivato il fumus e il periculum in mora, ritenendo la societa' immobiliare il centro patrimoniale del presunto gruppo criminoso (funzione di collettore e reimpiego di proventi tramite falsi contratti di locazione), e ha motivato la necessita' del vincolo ai fini di impedire la protrazione o l'aggravamento delle condotte illecite; il principio di proporzionalita' e' stato considerato e applicato nel contesto del sequestro impeditivo; i profili relativi alla confisca e al contributo personale sono stati ritenuti non censurabili. Esiti economici: condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Norma sul sequestro impeditivo: la Corte ha ritenuto che il Tribunale del Riesame abbia adeguatamente motivato la sussistenza del periculum in mora e del fumus commissi delicti a fondamento del sequestro delle quote e del patrimonio aziendale
art. 11 d.lvo 74/2000
Norma sulle sanzioni tributarie e sulla confisca del prezzo e del profitto del reato: il provvedimento impugnato ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di somme ritenute profitto di reato; la Cassazione ha ritenuto non fondata la censura difensiva in ordine al collegamento tra societa' beneficiaria e frode fiscale
Richiamato nel ricorso come documento informativo sugli addebiti: l'avviso e' stato utilizzato nella valutazione del quadro indiziario ma non ha modificato la valutazione sulla sussistenza del fumus e del periculum
Norma sul riesame: richiamata indirettamente per i presupposti che legittimano il gravame; la Corte ha ricordato che chi impugna deve dimostrare l'interesse concreto all'impugnazione ai fini della restituzione
Norma che consente l'imposizione di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile: la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000
Massime di principio
- Per proporre ricorso in Cassazione contro provvedimenti di sequestro e' essenziale che il difensore sia munito di procura speciale idonea anche per il grado di legittimita'; l'assenza o la formulazione limitativa della procura determina inammissibilita'.
- Chi impugna in proprio un sequestro su beni di terzi deve dimostrare un interesse concreto e attuale corrispondente all'effetto tipizzato dall'ordinamento (es. restituzione della cosa); in mancanza l'impugnazione e' inammissibile per carenza di interesse.
- Il ruolo patrimoniale della societa' (anche se formalmente non operativa) puo' giustificare il sequestro se emerge, dalla motivazione, che la societa' e' stata utilizzata come centro di raccolta e reinvestimento dei proventi illeciti: cio' puo' configurare periculum in mora e fumus commissi delicti.
- Il principio di proporzionalita' impone che il giudice motivi sull'impossibilita' di adottare misure meno invasive o di limitare l'oggetto del sequestro; tuttavia, quando la societa' e' strumentale al meccanismo illecito, il mantenimento del vincolo su tutto il compendio aziendale puo' essere ritenuto proporzionato.
- Le censure generiche e prive di specificazione dei punti di diritto e di fatto rilevanti sono facilmente dichiarate inammissibili o manifestamente infondate in sede di legittimita'; occorre puntualizzare i profili di illegittimita' e indicare gli elementi probatori contrari.
- Sulla confisca per reati tributari e sul sequestro finalizzato alla confisca, e' necessario dimostrare il rapporto tra le somme sequestrate e il profitto o prezzo del reato; l'assenza di incolpazione diretta per quel singolo reato non esclude automaticamente il vincolo se la societa' e' beneficiaria del profitto illecito.
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