Cassazione Civile, Ordinanza n. 04351/2023 del 13/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (giudice)
La controversia
Un soggetto aveva convenuto la banca che gli aveva concesso un finanziamento per acquistare proprie azioni, chiedendo di accertare la nullità, l'annullamento o comunque l'invalidità delle operazioni di finanziamento e degli acquisti di titoli, con conseguenti restituzioni e risarcimento del danno. Il Tribunale di Pordenone aveva declinato la competenza in favore della sezione specializzata in materia di impresa di Trieste, ritenendo che l'acquisto di partecipazioni sociali avesse fatto sorgere la qualità di socio e integrasse il criterio di collegamento ex art. 3 d.lgs. 168/2003. Riassunto il giudizio, la sezione specializzata ha però sollevato d'ufficio regolamento di competenza, sostenendo che la controversia riguardasse in realtà il rapporto finanziario di investimento e non direttamente un rapporto societario, con competenza alternativa del Tribunale di Pordenone come foro del consumatore e del luogo di insorgenza/esecuzione dell'obbligazione, ovvero del Tribunale di Vicenza quale sede della banca.
La decisione
La Corte ha accolto la tesi per cui la controversia non rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa, perché il nucleo della lite concerneva le regole dei servizi di investimento e non una questione direttamente incidente sulla vita societaria o sui rapporti tra socio e società. Ha quindi dichiarato la competenza del Tribunale di Pordenone, davanti al quale il giudizio dovrà essere riassunto, con rinvio al medesimo tribunale anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
d.lgs. n. 168 del 2003, art. 3
La competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa richiede non solo che vi siano partecipazioni sociali, ma che la controversia investa direttamente rapporti societari o situazioni rilevanti sulla vita sociale; non basta che l'azione riguardi in via mediata l'acquisto di azioni.
d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.u.f.)
Le domande erano ricondotte alla dedotta violazione delle disposizioni che regolano la prestazione di servizi di investimento e delle norme di comportamento dell'intermediario.
Richiamato dal giudice remittente come possibile criterio di competenza territoriale in relazione al luogo in cui è sorta o deve essere eseguita l'obbligazione dedotta in giudizio.
La contestazione della competenza territoriale da parte della banca è stata ricondotta al solo profilo della materia societaria.
Massime di principio
- La competenza della sezione specializzata in materia di impresa non si estende a tutte le controversie che presentino, anche solo indirettamente, un collegamento con l'acquisto di azioni o partecipazioni sociali.
- Per radicare la competenza specializzata è necessario che il giudizio abbia ad oggetto questioni direttamente incidenti sui rapporti societari o sulla vita sociale, inclusi i rapporti tra socio, società, organi sociali o altri soci.
- Quando la domanda riguarda esclusivamente la validità, correttezza o responsabilità nelle operazioni di investimento finanziario che hanno preceduto l'acquisto dei titoli, la controversia resta fuori dalla competenza societaria specializzata e va devoluta al giudice ordinario competente secondo i criteri generali o speciali applicabili.
- Ai fini del regolamento di competenza, se la contestazione è stata formulata solo per il profilo della materia societaria, il giudice deve verificare se tale presupposto sia realmente integrato, senza estendere d'ufficio il thema decidendum a ulteriori fori non dedotti in contestazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04291/2023 del 13/02/2023
- ordinanza_civile · 13 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04292/2023 del 13/02/2023
- ordinanza_civile · 13 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04293/2023 del 13/02/2023
- ordinanza_civile · 13 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04294/2023 del 13/02/2023
- ordinanza_civile · 13 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04297/2023 del 13/02/2023
- ordinanza_civile · 13 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04299/2023 del 13/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →