Cassazione Penale, Sentenza n. 7634/2023 del 22/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Antenucci ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione del G.i.p. che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione al decreto penale di condanna (per omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, art. 2 d.l. n. 463/1983, con multa di 1.225,00 euro) ritenendola tardiva rispetto al termine di quindici giorni previsto dall'art. 461 c.p.p. Il G.i.p. aveva indicato come data di perfezionamento della notifica all'imputata il 20 maggio 2022. La ricorrente ha dedotto invece che la notifica, eseguita ai sensi dell'art. 157, comma 8, c.p.p. mediante deposito presso la casa comunale e avviso tramite raccomandata con avviso di ricevimento, è divenuta conoscibile il 5 maggio 2022 (data di ricezione della raccomandata), e che l'opposizione è stata depositata il 20 maggio 2022, ossia entro il quindicesimo giorno dalla ricezione dell'avviso.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo che, ai sensi dell'art. 157, comma 8, c.p.p., la decorrenza del termine per proporre opposizione si calcola dal momento del ricevimento della raccomandata contenente l'avviso di deposito presso la casa comunale. Ha altresì richiamato il principio secondo cui, in caso di notifiche a date diverse all'imputato e al difensore, opera il termine che scade per ultimo. Avendo la ricorrente depositato l'opposizione il quindicesimo giorno dalla ricezione dell'avviso (5 maggio 2022 -> opposizione 20 maggio 2022), l'opposizione è stata ritenuta tempestiva. Conseguentemente la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento del G.i.p. e ha disposto la trasmissione degli atti al G.i.p. del Tribunale di Roma per il prosieguo del procedimento.
Norme richiamate
Stabilisce il termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto penale di condanna per proporre opposizione; la Corte ha confermato che tale termine è applicabile e va calcolato a partire dalla effettiva conoscenza dell'atto.
art. 157, comma 8, cod. proc. pen.
Regola la notifica mediante deposito presso la casa comunale e prevede che gli effetti e la conoscenza dell'atto decorrono dal ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito; la Corte ha applicato questa regola per fissare la data di decorrenza del termine per proporre opposizione.
art. 583, comma 3, cod. proc. pen.
Indica che alle impugnazioni si applicano le specifiche regole sui termini e, in particolare, la Corte ha richiamato il principio che, quando la notifica avviene in tempi diversi a imputato e difensore, opera il termine che scade per ultimo anche per le opposizioni a decreto penale.
Massime di principio
- Quando la notifica è eseguita mediante deposito presso la casa comunale ai sensi dell'art. 157, comma 8, c.p.p., il termine per proporre opposizione decorre dalla data di ricevimento della raccomandata che informa dell'avvenuto deposito.
- Se il provvedimento è notificato in date diverse all'imputato e al difensore, il termine per proporre l'impugnazione è quello che scade per ultimo; va sempre verificata la data utile più favorevole per il soggetto che impugna.
- L'opposizione a decreto penale di condanna è soggetta alla disciplina dei termini delle impugnazioni (art. 583 c.p.p.): occorre controllare con attenzione le modalità e le date di notifica e conservare la documentazione (es. avviso raccomandata, ricevuta AR) che prova la ricezione.
- Un provvedimento che dichiara l'inammissibilità per presunta tardività può essere annullato se emerge in sede di gravame che la notificazione è stata perfezionata in data anteriore a quella indicata nel provvedimento impugnato.
- In casi simili è importante produrre tempestivamente documentazione probatoria sulla effettiva ricezione della comunicazione (ricevuta raccomandata, attestazioni di deposito presso casa comunale, tentativi di accesso dell'ufficiale giudiziario) per far valere la tempestività dell'impugnazione.
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