Cassazione Penale, Sentenza n. 44872/2022 del 25/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Ministero impugna l'ordinanza della Corte di Appello di Perugia che aveva riconosciuto a Brunelli un indennizzo di €14.000,00 per 70 giorni di custodia cautelare domiciliare (12.06-21.08.2008). Il ricorso articolava tre censure: 1) intempestività della richiesta di equa riparazione, sostenendo che il dies a quo dei due anni dovesse decorrere dall'udienza in cui il Pubblico Ministero aveva rinunciato all'impugnazione (richiamando la pronuncia "Ricci"); 2) carenza di una pronuncia di proscioglimento di merito idonea a legittimare la domanda (poiché l'assoluzione sarebbe riconducibile alla rinuncia del PM e alla prescrizione) e quindi inesistenza del diritto all'indennizzo; 3) mancanza di motivazione circa l'assenza di colpa o dolo del richiedente, con richiamo ad altri capi d'imputazione e al comportamento omissivo (silenzio all'interrogatorio) che avrebbero dimostrato colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero. Ha ritenuto corretto il computo del termine biennale ai sensi dell'art. 315 c.p.p.: il dies a quo è il giorno in cui la sentenza di proscioglimento è divenuta irrevocabile per il procedimento nel suo complesso (ossia dopo la pronuncia della Corte d'appello che ha dichiarato inammissibile l'appello del PM e dopo lo spirare dei termini per la sua impugnazione). Di conseguenza la domanda di Brunelli, depositata il 27.07.2018, era tempestiva. Sul merito la Cassazione ha inoltre escluso che l'assoluzione pronunciata precluda il diritto all'indennizzo e ha ritenuto infondate le censure sulla presunta colpa grave: il Ministero non ha dimostrato il nesso causale tra eventuali omissioni difensive e la misura cautelare, e il silenzio del difensore non integra di per sé dolo o colpa grave. Pertanto è confermata l'ordinanza che aveva liquidato l'indennizzo a favore di Brunelli (€14.000,00 per 70 giorni).
Norme richiamate
"entro due anni dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento o di condanna è diventata irrevocabile, o la sentenza di non luogo a procedere è diventata inoppugnabile o è stata effettuata la notificazione del provvedimento di archiviazione"
Il termine biennale per la proposizione dell'istanza di equa riparazione decorre dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile nel procedimento complessivo; la decorrenza non si anticipa automaticamente alla mera dichiarazione di rinuncia dell'appellante senza che il giudice di grado abbia pronunciato sul gravame e siano spirati i termini di impugnazione.
La norma disciplina la riparazione per ingiusta detenzione. La Corte ha richiamato il requisito dell'assenza di responsabilità colposa o dolosa del richiedente come presupposto per il riconoscimento dell'indennizzo e ha osservato che l'onere di provare elementi estintivi, impeditivi o modificativi è a carico del resistente.
art. 627, quarto comma, cod. proc. pen.
Principio di preclusione: non possono essere proposte nel giudizio nullità o inammissibilità verificatesi nei precedenti giudizi. La Cassazione ha ritenuto che il Ministero, non avendo dedotto tempestivamente l'intempestività, fosse precluso dal sollevare la questione in sede di gravame successivo.
d.lgs. 8.11.2021 n. 118 (modifica art. 314 c.p.p.)
La modifica ha precisato che l'esercizio della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio non è di per sé ostativo al riconoscimento della riparazione; la Corte richiama tale orientamento a favore del ricorrente.
Sez. U, Sent. n. 12602 del 17/12/2015 (Ricci)
Pronuncia richiamata dal Ministero per sostenere che la rinuncia all'impugnazione determina l'immediato passaggio in giudicato; la Cassazione distingue questo principio dal caso di specie, ritenendo che l'effetto estintivo operi nel contesto processuale e non muti il decorso dell'art. 315 ove il grado d'appello si sia comunque pronunciato.
Giurisprudenza di merito e di legittimità richiamata (es. Sez. 5, n. 42315/2016; Sez. 2, n. 25020/2012; Sez. 4, n. 2422/2011)
Richiamati vari arresti per i principi di diritto applicati: efficacia della rinuncia all'impugnazione come atto recettizio, limiti della riproposizione in Cassazione di questioni non dedotte precedentemente, e ripartizione degli oneri probatori nel procedimento di riparazione (applicazione analogica di regole civilistiche).
Massime di principio
- Il termine biennale per chiedere l'equo indennizzo decorre dal momento in cui la sentenza di proscioglimento è divenuta irrevocabile nell'ambito del procedimento complessivo; non è automaticamente anticipato dalla sola rinuncia dell'appellante se il grado d'appello non ha ancora definitivamente definito il gravame.
- Nei procedimenti di riparazione per ingiusta detenzione trova applicazione, in mancanza di regole specifiche compatibili, il principio civilistico sull'onere della prova: il richiedente prova i fatti costitutivi della domanda; il resistente deve provare gli elementi estintivi o impeditivi (es. intempestività) e non può sollevare per la prima volta in Cassazione eccezioni non dedotte nei precedenti gradi.
- L'assoluzione con formula di merito (es. "perché il fatto non sussiste") legittima la richiesta di indennizzo; la circostanza che alcuni elementi probatori (es. intercettazioni) siano poi ritenuti utilizzabili in altro grado non impedisce di per sé il riconoscimento della riparazione quando il giudicato sostanziale sia di proscioglimento.
- Il semplice esercizio del diritto di difesa, compreso il silenzio o la facoltà di non rispondere all'interrogatorio, non integra automaticamente colpa grave o dolo idonei a escludere l'indennizzo, salvo che il resistente dimostri quali specifiche informazioni taciute avrebbero mutato il significato degli elementi alla base della misura cautelare.
- Il Ministero o la parte resistente devono sollevare tempestivamente in istruttoria e nei precedenti gradi le eccezioni di carattere processuale (es. intempestività) per non essere preclusi in sede di gravame successivo.
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