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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32710/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso articolato in tre motivi: (1) vizio di motivazione e presunto travisamento della prova rispetto all'elemento oggettivo del reato: si contestava l'utilizzo come prova delle dichiarazioni rese dai soggetti emittenti le fatture, ritenute distorte e in realtà attestanti l'esistenza delle prestazioni; (2) assenza dell'elemento psicologico: il ricorrente avrebbe ricevuto fatture apparentemente regolari per prestazioni effettivamente rese e si sarebbe avvalso del commercialista, per cui non sarebbe provata la consapevolezza dell'insussistenza delle operazioni passive (si eccepiva inoltre che tre fatture avevano lo stesso numero ma ciò non proverebbe il dolo); (3) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nonostante pagamento rateale del debito tributario, occasionalità della condotta, esiguità degli importi e incensuratezza

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi: ha confermato la valutazione dei giudici di merito secondo cui le fatture erano di natura fittizia sulla base di un complesso di elementi (assenza di struttura organizzativa delle ditte emittenti, mancanza di contabilità e documentazione, assenza di prove di pagamenti a favore degli emittenti, sproporzione tra le modeste dimensioni dell'impresa del ricorrente e gli importi fatturati). Ha inoltre ritenuto logicamente motivata la conclusione circa l'elemento soggettivo, richiamando che l'affidamento al commercialista non esonera il titolare dall'obbligo di vigilanza; ha dato rilievo probatorio al fatto che tre fatture nel registro acquisti riportassero lo stesso numero identificativo come indice di assenza di buona fede. Infine la Corte ha confermato il diniego delle attenuanti generiche, ritenendo prevalente la reiterazione delle condotte. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Norma che configura il reato tributario contestato; la Corte ha ritenuto integrati gli elementi del reato per gli anni d'imposta indicati sulla base delle risultanze probatorie che dimostravano la fittizietà delle fatture

  • art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Richiamato in relazione alla valutazione delle dichiarazioni degli emittenti delle fatture; la Corte ha però osservato che, anche ove si deducesse l'inutilizzabilità di talune dichiarazioni, il ricorrente non ha spiegato l'incidenza della loro esclusione sulla prova di resistenza

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia valutato correttamente gli elementi di cui all'art. 133 e legittimamente escluso le attenuanti in ragione della reiterazione delle condotte

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulla speciale tenuità del fatto e sulla concessione della sospensione condizionale: la Corte ha ritenuto la reiterazione e l'intensità del dolo incompatibili con il riconoscimento della speciale benevolenza

Massime di principio

  • La sussistenza della fittizietà delle fatture può essere accertata anche mediante un valutazione logico-circostanziale (assenza di struttura organizzativa, assenza di contabilità, mancanza di riscontri documentali e di pagamenti), non solo attraverso dichiarazioni dirette di falsità
  • Le dichiarazioni rese da terzi utilizzate come elementi a carico possono essere censurate per inutilizzabilità, ma il ricorrente deve dimostrare in modo specifico che l'eliminazione di tali elementi inciderebbe sulla cosiddetta "prova di resistenza"; altrimenti la censura è inammissibile o infondata
  • L'affidamento della contabilità a un professionista non esonera il titolare dell'impresa dall'obbligo di vigilanza: esiste una presunzione semplice di conoscenza dei dati contabili che richiede una prova rigorosa per essere superata
  • Anomalie formali nelle registrazioni (es. tre fatture con lo stesso numero) possono costituire indizi significativi di assenza di buona fede e di finalità evasiva, se inserite in un più ampio complesso probatorio
  • Il riconoscimento delle attenuanti generiche è valutazione discrezionale del giudice di merito e può essere escluso legittimamente se prevalgono elementi come la reiterazione delle condotte illecite

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