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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01996/2025 del 16/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la condanna già pronunciata nei precedenti gradi per il reato di furto aggravato, con la sola parziale riforma relativa al riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p. e alla conseguente rideterminazione della pena.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, gli aveva riconosciuto la circostanza attenuante ex art. 62 n. 4 c.p. con rideterminazione della pena, confermando per il resto la condanna per furto aggravato. Con un unico motivo ha censurato la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo in sostanza l'inadeguatezza della motivazione sul punto. La Corte di cassazione ha ritenuto la doglianza non consentita in sede di legittimità e comunque manifestamente infondata, osservando che la motivazione del giudice di merito era immune da evidenti illogicità e che, nel diniego delle attenuanti generiche, non è richiesto di prendere in esame tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.

Norme richiamate

  • art. 62 n. 4 c.p.

    È stata applicata dalla Corte di appello come circostanza attenuante già riconosciuta in parziale riforma della sentenza di primo grado, con conseguente rideterminazione della pena.

  • artt. 624 e 625 c.p.

    Norme incriminatrici del furto e della relativa circostanza aggravante; la condanna per tale reato è stata confermata nei gradi di merito ed è rimasta ferma in cassazione.

Massime di principio

  • La censura in cassazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è ammissibile solo nei limiti del controllo sulla coerenza e non manifesta illogicità della motivazione, non potendo trasformarsi in una rivalutazione del merito.
  • Nel diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice di merito non è tenuto a confrontarsi espressamente con ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti o emergente dagli atti, purché individui gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
  • La motivazione sul trattamento sanzionatorio è sufficiente quando consente di comprendere le ragioni della scelta decisoria e non presenti evidenti vizi logici; in tal caso il ricorso che miri a ottenere una nuova valutazione del fatto o della personalità dell'imputato è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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