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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24114/2026 del 01/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che il motivo era generico e privo di specificità ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., in quanto non confrontava in modo puntuale la motivazione della sentenza impugnata e non consentiva un effettivo controllo di legittimità. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato o comunque pronunciato una decisione di responsabilità penale nei suoi confronti. L'unico motivo contestava la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, ma la Corte di cassazione lo ha ritenuto generico e indeterminato, perché non specificava quali elementi della motivazione fossero erronei né consentiva al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile per difetto dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e determinato: deve indicare con precisione gli elementi della decisione censurati e le ragioni della critica, così da consentire al giudice dell'impugnazione di comprendere il thema decidendum e svolgere il controllo richiesto.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo si limita a contestazioni assertive o generiche della motivazione, senza indicare puntualmente gli aspetti della decisione ritenuti errati.
  • Ai fini della specificità del motivo ex art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., non è sufficiente lamentare l'ingiustizia o l'erroneità della sentenza: occorre confrontarsi con la motivazione impugnata e formulare censure intelligibili e verificabili.
  • Quando la sentenza impugnata presenti una motivazione logicamente coerente e il ricorso non individui criticamente i passaggi contestati, la Corte può dichiarare l'inammissibilità senza esaminare il merito della responsabilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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