Cassazione Penale, Sentenza n. 15476/2025 del 18/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello confermativa del giudizio abbreviato. Orlando ha dedotto vizi di motivazione e mancata riqualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (richiesta di riconoscimento della minore offensività), sostenendo che la sentenza si sia fondata essenzialmente sulle intercettazioni e non abbia valutato la lieve entità. D'Angelo ha censurato la motivazione (affermazione di colpevolezza fondata solo su captazioni) e la discrepanza tra capo d'imputazione (cessione) e motivazione (intermediazione), oltre a contestare il diniego delle circostanze attenuanti e l'applicazione della recidiva (con precedenti datati). Russo ha denunciato incertezza nell'individuazione della sua voce nelle intercettazioni e motivazione insufficiente circa il maggioramento o discostamento della pena dal minimo, lamentando anche genericità nella quantificazione della droga.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Per Orlando la Corte ha ritenuto che, in presenza di una "doppia conforme" (sentenza di primo grado e appello coerenti), non sussistesse l'obbligo di riesaminare dettagliatamente tutte le deduzioni: dalle intercettazioni emergeva riferimento a pagamento per un chilo (quantitativo incompatibile con la lieve entità) e le risultanze complessive escludevano la configurabilità dell'art. 73, comma 5. Per D'Angelo la Corte ha ritenuto le censure infondate: la ricostruzione per intermediazione rientra tra le condotte alternative previste e le intercettazioni, se gravi, precise e concordanti, possono essere decisive anche senza riscontri esterni; la recidiva e il diniego delle attenuanti sono stati adeguatamente motivati con riferimento ai precedenti e alla stabilità dell'attività criminosa. Per Russo la Corte ha ritenuto generiche le doglianze sull'identificazione e ha confermato che l'identificazione può fondarsi su raffronto di voce e sui contatti telefonici; la motivazione sul trattamento sanzionatorio e sul lieve discostamento dalla pena-base è stata ritenuta adeguata. Sono state imposte le spese e il versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
La disposizione (in particolare comma 5) ammette la configurazione del reato in forma di minore offensività valutando complessivamente elementi qualitativi, quantitativi e altri parametri (mezzi, modalità, circostanze). Tuttavia quantità rilevanti (es. riferimento a un chilo) sono incompatibili con la lieve entità.
Codice di procedura penale, art. 616
Regola l'onere delle spese processuali e il versamento a favore della Cassa delle ammende a seguito di declaratoria di inammissibilità del ricorso per Cassazione.
Codice di procedura penale, art. 606
Limita la sindacabilità in Cassazione delle questioni relative alla valutazione del merito probatorio, impedendo una semplice rivalutazione del compendio istruttorio già apprezzato dai giudici di merito.
Disciplina le circostanze attenuanti generiche; nella sentenza è richiamata in relazione alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche e alla loro valutazione da parte del giudice.
Riguarda la funzione della pena e i criteri per la determinazione; citato insieme ad art.133 in rapporto al trattamento sanzionatorio contestato.
Stabilisce i criteri per la determinazione della pena e le modalità di applicazione delle circostanze; richiamato nella censura sul regime sanzionatorio e sulle attenuanti.
Norme relative alla concorso di persone nel reato (art.110) e commisurazione delle pene in caso di concorso (art.81); citate rispetto alle imputazioni concorrenti.
Costituzione, art. 27
Riferimento costituzionale evocato dalla difesa in relazione al trattamento sanzionatorio (principi di proporzionalità e funzione rieducativa della pena).
Codice di procedura penale, artt. 125, 190, 192, 530, 546
Norme processuali richiamate nelle censure: identificazione degli interlocutori nelle intercettazioni (oneri probatori e modalità), motivazione e requisiti dell'impugnazione; la Corte ritiene che l'identificazione possa fondarsi su elementi indiziari come raffronto voce e contatti telefonici e che la doglianza sia in gran parte generica.
Massime di principio
- La valorazione probatoria delle intercettazioni: le conversazioni telefoniche e ambientali possono essere determinanti anche senza riscontri esterni purché gli indizi risultino gravi, precisi e concordanti; la parte che contesta l'identificazione deve allegare elementi oggettivi contrari.
- Doppia conforme (concordanza tra primo grado e appello): riduce l'obbligo motivazionale dell'appello e ostacola la riesamina integrale in Cassazione; la Corte di legittimità non è luogo per una nuova valutazione del merito probatorio.
- Art. 73, comma 5 DPR 309/1990 (minore offensività): va applicato con valutazione complessiva di quantità, qualità, modalità, mezzi e circostanze; quantità rilevanti o elementi sintomatici di attività organizzata escludono la configurazione della lieve entità.
- Recidiva e attenuanti: l'applicazione della recidiva e il diniego delle attenuanti possono essere motivati anche con precedenti datati se emergono elementi di persistenza o stabilità criminosa; il semplice anzianità dei precedenti non è automaticamente sufficiente per escludere la recidiva.
- Identificazione nelle intercettazioni: non è obbligatoria la perizia fonica se esistono altri elementi di riscontro (raffronto voce, contatti telefonici, intestazioni utenze, riscontri investigativi); l'onere di produzione di elementi contrari grava su chi contesta l'identificazione.
- Impugnazioni in Cassazione devono essere specifiche: censure generiche tese a ottenere la rivalutazione del materiale probatorio sono inammissibili o manifestamente infondate.
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