Cassazione Penale, Sentenza n. 15457/2025 del 18/04/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Violazione delle norme processuali per omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza di appello a uno dei due difensori di fiducia (avv. Massimiliano Soricelli). Nonostante l'appello fosse sottoscritto congiuntamente da entrambi i difensori, l'avviso era stato notificato solamente all'avv. Giovanni D'Aponte; quest'ultimo, depositando memorie, ha eccepito tempestivamente la mancata notifica al codifensore. Il ricorso deduceva la nullità ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite (in particolare la massima secondo cui l'avviso della data di udienza deve essere dato ad entrambi i difensori e che l'omessa notifica dà luogo a nullità di regime intermedio), ha accertato che la nullità era stata tempestivamente eccepita dal difensore regolarmente avvisato. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte d'Appello di Napoli per il prosieguo del giudizio.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285
art. 186, comma 2, lett. c)
Norma sostanziale relativa al reato contestato nell'originario procedimento (guida sotto l'effetto di sostanze). Citata nel quadro fattuale della sentenza, ma non centrale per la decisione sulla nullità processuale.
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
art. 178, comma 1, lett. c)
Norma che disciplina le nullità processuali; la Corte ha ritenuto che l'omessa notifica dell'avviso al codifensore integri una nullità prevista da tale disposizione (nullità di ordine generale a regime intermedio).
art. 180, cod. proc. pen.
Richiamato per il termine ultimo di deducibilità della nullità a regime intermedio (collegato alla deliberazione della sentenza di secondo grado); tuttavia la giurisprudenza distingue i termini quando la nullità riguarda l'obbligatorietà della presenza del difensore.
art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
Norma che indica i termini e i modi entro cui devono essere sollevate eccezioni in udienza; applicata dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite per stabilire che, nei casi di difensore obbligatorio, l'eccezione deve essere formulata dall'altro difensore presente o dal difensore d'ufficio nominato.
art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla figura del difensore d'ufficio che, in caso di assenza del difensore di fiducia, potrebbe dover sollevare l'eccezione per evitare la sanatoria della nullità.
Cass. Sez. U. n. 22242/2011 (Scibè)
Sez. U. n. 22242 del 27/11/2011
Massima richiamata: quando l'imputato è assistito da due difensori, l'avviso della data d'udienza deve essere dato ad entrambi; l'omessa comunicazione ad uno dei difensori costituisce nullità a regime intermedio che viene sanata solo se l'eccezione non viene tempestivamente proposta dall'altro difensore o dal difensore d'ufficio.
Cass. Sez. U. n. 42792/2001 (Policastro)
Sez. U. n. 42792 del 31/10/2001
Riferimento generale sul 'error in procedendo' e sulle conseguenze dell'irregolare svolgimento del procedimento, utilizzato per collegare gli atti al vizio rilevato.
Cass. Sez. U. n. 6/1997 (Gattellaro)
Sez. U. n. 6 del 25/06/1997
Giurisprudenza richiamata a supporto del principio che l'omessa notifica dell'avviso ai difensori comporta nullità intermedia.
Cass. Sez. U. n. 33540/2001 (Di Sarno)
Sez. U. n. 33540 del 27/06/2001
Ulteriore precedente che consolida il principio sulla necessità di notificare l'avviso d'udienza a tutti i difensori.
Cass. Sez. U. n. 39060/2009 (Aprea)
Sez. U. n. 39060 del 16/07/2009
Precedente citato a conferma della natura della nullità derivante dall'omessa notificazione dell'avviso di udienza a uno dei difensori.
Massime di principio
- Quando l'imputato è assistito da due difensori di fiducia, l'avviso della fissazione dell'udienza deve essere notificato a entrambi; l'omissione costituisce una nullità di regime intermedio.
- La nullità derivante dall'omessa notifica non è automaticamente sanata: deve essere tempestivamente eccepita dall'altro difensore presente o, se questi è assente, dal difensore d'ufficio; in mancanza l'eccezione si considera sanata.
- Se la nullità viene tempestivamente sollevata dal difensore regolarmente avvisato, la sentenza è annullabile e il giudice di legittimità può disporre l'annullamento senza rinvio o con rinvio a seconda dei casi; nel caso esaminato è stato disposto l'annullamento senza rinvio e la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello per il proseguimento.
- In pratica, le parti e i difensori devono vigilare affinché gli avvisi di udienza siano notificati a tutti i difensori nominati; se riceve l'avviso un solo difensore, è opportuno eccepire tempestivamente l'omessa notifica e documentare la nomina congiunta.
- I giudici di merito devono verificare d'ufficio la regolarità delle notifiche agli avvocati quando risulta dagli atti la presenza di più difensori, perché l'omissione può compromettere la validità dell'intero provvedimento impugnato.
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