Cassazione Penale, Ordinanza n. 28770/2026 del 29/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che, recependo un concordato ex art. 599-bis c.p.p., aveva confermato la condanna e rideterminato la pena nei termini richiesti dalle parti. Nel ricorso è stato dedotto un unico motivo, con cui si contestava l'affermazione della responsabilità penale. La Corte di cassazione ha rilevato che le censure investivano motivi rinunciati e, comunque, questioni non deducibili in sede di legittimità dopo il concordato, oltre a non emergere alcuna illegalità della pena.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile de plano. La Corte ha ritenuto non scrutinabili le doglianze che attingono motivi rinunciati, la mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e i vizi della determinazione della pena che non si traducano in illegalità della sanzione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata come base del concordato sulla pena in appello, che comporta il consolidamento dell'accordo tra le parti e limita le censure proponibili in cassazione.
La mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento non è deducibile con il ricorso in presenza di motivi rinunciati, secondo l'orientamento richiamato dalla Corte.
Fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Riferimento testuale al concordato in appello sulla pena, accolto dalla Corte territoriale.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso una decisione resa a seguito di concordato in appello sulla pena, non sono deducibili censure che investano motivi espressamente rinunciati o comunque incompatibili con l'accordo raggiunto.
- La mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non può essere utilmente dedotta quando il ricorso si fondi su questioni precluse dal concordato e non emergano evidenti ragioni di immediato proscioglimento.
- Le doglianze sulla determinazione della pena sono inammissibili se non denunciano una illegalità della sanzione, cioè una pena fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
- In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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