Cassazione Penale, Ordinanza n. 07905/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando in sostanza la decisione di merito quanto al mancato riconoscimento della lieve entità. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 15/05/2024. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge per la mancata applicazione della diminuente della lieve entità in relazione al reato di rapina, richiamando la sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 16/04/2024. La Corte di cassazione ha rilevato che, secondo tale arresto, ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità il giudice deve valutare natura, specie, mezzi, modalità o circostanze dell'azione, ovvero la particolare tenuità del danno o del pericolo. Nel caso concreto, ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello escludesse correttamente i presupposti della fattispecie attenuata, valorizzando la non esiguità del valore economico dei beni sottratti e la gravità del danno cagionato alla persona offesa. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
Richiamato dalla difesa in relazione alle attenuanti; la Corte ne conferma il mancato riconoscimento valorizzando l'assenza di particolare tenuità del danno e la non esiguità del valore dei beni sottratti.
Richiamato in appello tra le doglianze sulle attenuanti generiche; la decisione di merito è stata ritenuta congrua nel negarle.
Corte costituzionale n. 86 del 16/04/2024
Arresto evocato dal ricorrente e considerato dalla Corte nel valutare i presupposti della lieve entità, che richiede una valutazione globale di natura, specie, mezzi, modalità o circostanze dell'azione e della tenuità del danno o del pericolo.
È il codice penale di riferimento per le circostanze attenuanti richiamate nella decisione.
Massime di principio
- La diminuente della lieve entità richiede una valutazione complessiva della condotta, della natura e delle modalità dell'azione, nonché della concreta entità del danno o del pericolo.
- La lieve entità non è riconoscibile quando dagli accertamenti di merito emergano un valore non esiguo dei beni sottratti e un danno significativo alla persona offesa.
- Il ricorso per cassazione che si limiti a contestare la valutazione di merito sulla sussistenza delle attenuanti, senza evidenziare un reale errore di diritto, può essere dichiarato inammissibile.
- La sopravvenuta pronuncia della Corte costituzionale va applicata alla fattispecie concreta, ma non impone automaticamente il riconoscimento della circostanza attenuante se i fatti accertati ne escludono i presupposti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 26 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07809/2025 del 26/02/2025
- ordinanza_penale · 26 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07810/2025 del 26/02/2025
- ordinanza_penale · 26 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07826/2025 del 26/02/2025
- ordinanza_penale · 26 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07827/2025 del 26/02/2025
- ordinanza_penale · 26 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07828/2025 del 26/02/2025
- ordinanza_penale · 26 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07829/2025 del 26/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →