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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07905/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando in sostanza la decisione di merito quanto al mancato riconoscimento della lieve entità. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 15/05/2024. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge per la mancata applicazione della diminuente della lieve entità in relazione al reato di rapina, richiamando la sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 16/04/2024. La Corte di cassazione ha rilevato che, secondo tale arresto, ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità il giudice deve valutare natura, specie, mezzi, modalità o circostanze dell'azione, ovvero la particolare tenuità del danno o del pericolo. Nel caso concreto, ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello escludesse correttamente i presupposti della fattispecie attenuata, valorizzando la non esiguità del valore economico dei beni sottratti e la gravità del danno cagionato alla persona offesa. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 62 n. 4 c.p.

    Richiamato dalla difesa in relazione alle attenuanti; la Corte ne conferma il mancato riconoscimento valorizzando l'assenza di particolare tenuità del danno e la non esiguità del valore dei beni sottratti.

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamato in appello tra le doglianze sulle attenuanti generiche; la decisione di merito è stata ritenuta congrua nel negarle.

  • Corte costituzionale n. 86 del 16/04/2024

    Arresto evocato dal ricorrente e considerato dalla Corte nel valutare i presupposti della lieve entità, che richiede una valutazione globale di natura, specie, mezzi, modalità o circostanze dell'azione e della tenuità del danno o del pericolo.

  • cod. pen.

    È il codice penale di riferimento per le circostanze attenuanti richiamate nella decisione.

Massime di principio

  • La diminuente della lieve entità richiede una valutazione complessiva della condotta, della natura e delle modalità dell'azione, nonché della concreta entità del danno o del pericolo.
  • La lieve entità non è riconoscibile quando dagli accertamenti di merito emergano un valore non esiguo dei beni sottratti e un danno significativo alla persona offesa.
  • Il ricorso per cassazione che si limiti a contestare la valutazione di merito sulla sussistenza delle attenuanti, senza evidenziare un reale errore di diritto, può essere dichiarato inammissibile.
  • La sopravvenuta pronuncia della Corte costituzionale va applicata alla fattispecie concreta, ma non impone automaticamente il riconoscimento della circostanza attenuante se i fatti accertati ne escludono i presupposti.

Come è indicizzato

MaterieRapinaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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