Cassazione Penale, Sentenza n. 17169/2023 del 21/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Le ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Giudice di Pace di Scalea del 22/07/2022 che le aveva escluse come parti civili perché la loro costituzione era stata effettuata dall'avvocato Danilo Crusco in qualità di sostituto processuale dell'avvocato Rocco Crusco, procuratore speciale. Il motivo di ricorso deduceva che l'ordinanza fosse "abnorme", cioè esercizio di potere estraneo all'ordinamento e quindi impugnabile in cassazione per abnormità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che il provvedimento di esclusione della parte civile sia, in linea di principio, inoppugnabile (giurisprudenza Sez. U., Pediconi) e che nel caso concreto il Giudice di Pace abbia esercitato un potere previsto dall'art. 80 c.p.p., quindi non si è configurata abnormità strutturale o funzionale rilevante. Il ricorso non è stato ammesso e le ricorrenti sono state condannate alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, oltre agli oneri di legge (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
La costituzione della parte civile avviene con deposito della dichiarazione in udienza o con notificazione; la parte acquista qualità di parte sin da quel momento, senza bisogno di un provvedimento ammissivo del giudice
Attribuisce al giudice il potere di escludere d'ufficio o su istanza le parti civili nelle ipotesi previste; nel caso concreto l'ordinanza è stata adottata nell'esercizio di tale potere
Regola i casi di esclusione della costituzione di parte civile e le relative ipotesi, richiamata in combinazione con l'art. 80
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per i limiti della motivazione del motivo di ricorso (enunciazione nei limiti strettamente necessari)
art. 606, comma 1 cod. proc. pen.
Richiamato nel contrasto tra vizio di legittimità e abnormità: la cassazione per abnormità non sostituisce i rimedi ordinari tassativi previsti dall'art. 606
Ha trovato applicazione per la condanna alle spese e alla somma a favore della Cassa delle ammende a carico delle ricorrenti
Sezioni Unite, Pediconi (Sez. U., n. 12 del 19/05/1999)
Principio consolidato secondo cui l'ordinanza dibattimentale di esclusione della parte civile è inoppugnabile e l'esclusione comporta la perdita della qualità di parte, con conseguente impossibilità di impugnare la sentenza penale da parte dell'estromesso
Sez. U., Toni (n. 25957 del 26/03/2009)
Definizione del concetto di "abnormità" (strutturale e funzionale): ricorso per cassazione ammesso solo quando il giudice esercita un potere non attribuitogli o delibera totalmente al di fuori dei casi previsti dall'ordinamento
Sez. U., Ksouri (n. 20569 del 18/01/2018)
Ulteriori chiarimenti sui limiti dell'abnormità e sulla distinzione tra illegittimità rimediabile/nullità e reale abnormità che giustifichi la cassazione
Sez. U., Zucchi (n. 12213 del 21/12/2017)
Principio che il sostituto processuale del difensore portatore di procura speciale non può in generale costituirsi parte civile se la procura non conferisce espressamente tale facoltà o se la costituzione non avviene in presenza del danneggiato; tale orientamento è richiamato ma nel caso non ha determinato l'abnormità
Corte costituzionale, sent. n. 166/1975
Richiamata dalle Sezioni Unite per spiegare la non violazione del diritto di difesa nell'impossibilità di impugnare ordinanze di esclusione della costituzione di parte civile, in ragione delle esigenze di speditezza del processo penale e della possibilità di esercizio dell'azione risarcitoria in sede civile
Massime di principio
- L'ordinanza dibattimentale che esclude la parte civile è generalmente inoppugnabile: chi viene estromesso perde la qualità di parte e non può impugnare separatamente la sentenza penale per quella ragione
- La costituzione della parte civile si perfeziona con il deposito o la notificazione (art. 78 c.p.p.); il giudice può comunque escludere la parte ai sensi degli artt. 80-81 c.p.p.
- La figura del "sostituto processuale" che agisce in luogo del procuratore speciale ha limiti: per costituirsi parte civile è necessaria una procura che conferisca espressamente tale potere o la costituzione deve avvenire in presenza del danneggiato (orientamento Zucchi)
- La cassazione per "abnormità" è rimedio eccezionale: va usato solo se il giudice ha esercitato un potere non attribuitogli o ha deciso in una situazione processuale totalmente diversa da quella prevista dalla legge; mere illegittimità o nullità non giustificano la cassazione per abnormità
- Se la parte civile è esclusa, il danneggiato mantiene la possibilità di agire in sede civile per ottenere il risarcimento; l'esclusione in sede penale non pregiudica tale azione
- Presentare ricorso per questioni proceduralmente inammissibili può comportare condanne alle spese e sanzioni (es. contributo alla Cassa delle ammende)
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16981/2023 del 21/04/2023
- Sentenza penale · 21 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16983/2023 del 21/04/2023
- Sentenza penale · 21 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16984/2023 del 21/04/2023
- Sentenza penale · 21 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16986/2023 del 21/04/2023
- Sentenza penale · 21 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16988/2023 del 21/04/2023
- Sentenza penale · 21 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16993/2023 del 21/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →