Cassazione Penale, Sentenza n. 19195/2025 del 22/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello contro la sentenza di primo grado per truffa per tardività. Il difensore del ricorrente sosteneva che l'avviso di deposito della sentenza era stato notificato al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157‑bis c.p.p. comma 1, mentre al momento del deposito l'imputato era assistito da un difensore d'ufficio (nominato per la discussione); secondo il ricorrente, in tale ipotesi la notifica avrebbe dovuto essere effettuata personalmente all'imputato ai sensi dell'art. 157‑bis comma 2 c.p.p., con la conseguenza che l'appello sarebbe stato tempestivo
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la notifica dell'avviso di deposito al difensore di fiducia, richiamando la consolidata giurisprudenza secondo cui la sostituzione transitoria con un difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 97, comma 4, c.p.p. non determina la perdita della qualità di difensore di fiducia; pertanto il difensore di fiducia rimane titolare della difesa e destinatario delle notificazioni. Inoltre, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000,00 alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Norme richiamate
La norma sulle notificazioni del deposito della sentenza è stata interpretata nel senso che la notifica al difensore di fiducia è corretta anche se per alcune udienze è stato nominato un difensore d'ufficio; non scatta pertanto l'obbligo di notifica personale all'imputato previsto per altre ipotesi
art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
La nomina di un difensore d'ufficio ai sensi di questa norma è strumentale e temporanea per garantire l'assistenza in udienza; non costituisce di per sé un autonomo rapporto difensivo che sostituisca il difensore di fiducia
Consente la condanna della parte privata che propone un ricorso dichiarato inammissibile al pagamento delle spese processuali e, se sussistono profili di colpa, a una somma alla Cassa delle ammende; qui applicata con fissazione di €3.000,00
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 2 n. 9383/2000; Sez. 3 n. 26076/2007; Sez. 4 n. 26348/2021)
Costante indirizzo secondo cui la sostituzione transitoria del difensore di fiducia con un difensore d'ufficio non elimina la qualità del difensore di fiducia; quest'ultimo resta destinatario delle notificazioni processuali
Massime di principio
- La nomina temporanea di un difensore d'ufficio per consentire l'assistenza in un'udienza non soppianta automaticamente il difensore di fiducia: le notificazioni successive devono di norma essere indirizzate al difensore di fiducia con il quale è instaurato il rapporto difensivo
- Per la tempestività dei termini (es. per proporre appello) conta la corretta notifica dell'avviso di deposito: se questa è effettuata al difensore di fiducia, il termine decorre da tale notifica e l'impugnazione non può essere dichiarata tardiva per il solo fatto che in udienza era presente un difensore d'ufficio
- Se si ritiene che la notifica non sia stata eseguita correttamente, è importante sollevare l'eccezione tempestivamente e documentare lo stato effettivo delle difese al momento del deposito (nomine, sostituzioni, partecipazioni in udienza)
- Attenzione al rischio di sanzioni: ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare condanna alle spese e somme alla Cassa delle ammende per colpa nella proposizione del ricorso
- In caso di dubbio sulla titolarità delle notificazioni, comunicarlo immediatamente al proprio difensore di fiducia e valutare azioni urgenti per non perdere i termini processuali
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 19064/2025 del 22/05/2025
- Sentenza penale · 22 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 19066/2025 del 22/05/2025
- Sentenza penale · 22 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 19070/2025 del 22/05/2025
- Sentenza penale · 22 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 19072/2025 del 22/05/2025
- Sentenza penale · 22 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 19073/2025 del 22/05/2025
- Sentenza penale · 22 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 19080/2025 del 22/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →