Ordinanza n. 13301/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’annullamento, previa sospensione degli effetti, del provvedimento di diniego del visto per motivi di studio emesso dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad e datato 18.05.2026, Protocollo n. 5190-P;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR non ha definito il merito né ha deciso la domanda cautelare. Ai sensi degli artt. 46, comma 2, 63, comma 1, e 64, comma 3, c.p.a., ha ordinato alla parte resistente di depositare la documentazione indicata in motivazione entro venti giorni dalla comunicazione dell’ordinanza da parte della Segreteria. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 6 ottobre 2026 per il prosieguo.
Atto impugnato: diniego del visto per motivi di studio emesso dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad il 18 maggio 2026
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto per motivi di studio, chiedendone l’annullamento previa sospensione degli effetti. L’amministrazione resistente si è costituita con una memoria di stile, senza prendere posizione sui fatti di causa e senza depositare la documentazione di supporto. Il ricorrente ha contestato tale carenza documentale. Il Collegio ha ritenuto necessario acquisire la documentazione utile alla decisione e una relazione di chiarimenti sulle vicende controverse, con particolare riferimento ai profili contestati dalla parte ricorrente.
Norme richiamate
Richiamato nell’ambito della valutazione della costituzione e degli oneri processuali della parte resistente.
Consente al giudice di disporre l’acquisizione di documenti e informazioni utili alla decisione; sulla base di tale disposizione il TAR ha ordinato il deposito della documentazione e una relazione di chiarimenti.
Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori del giudice e dell’acquisizione degli elementi necessari per la decisione.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione resistente si costituisce senza prendere posizione sui fatti controversi e senza depositare la documentazione rilevante, il giudice amministrativo può esercitare i poteri istruttori d’ufficio ordinando il deposito degli atti e una relazione di chiarimenti sui profili contestati.
- L’ordine istruttorio può essere disposto prima della decisione sulla domanda principale e, ove necessario, della domanda cautelare, quando la documentazione mancante sia utile a verificare la legittimità dell’atto impugnato.
Come è indicizzato
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