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Ordinanza

Ordinanza n. 13301/2026 - Roma, Sezione 2B

per l’annullamento, previa sospensione degli effetti, del provvedimento di diniego del visto per motivi di studio emesso dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad e datato 18.05.2026, Protocollo n. 5190-P;

Giustizia amministrativa202607041

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha definito il merito né ha deciso la domanda cautelare. Ai sensi degli artt. 46, comma 2, 63, comma 1, e 64, comma 3, c.p.a., ha ordinato alla parte resistente di depositare la documentazione indicata in motivazione entro venti giorni dalla comunicazione dell’ordinanza da parte della Segreteria. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 6 ottobre 2026 per il prosieguo.

TAR Lazio - Roma, Sez. II bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto per motivi di studio emesso dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad il 18 maggio 2026

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto per motivi di studio, chiedendone l’annullamento previa sospensione degli effetti. L’amministrazione resistente si è costituita con una memoria di stile, senza prendere posizione sui fatti di causa e senza depositare la documentazione di supporto. Il ricorrente ha contestato tale carenza documentale. Il Collegio ha ritenuto necessario acquisire la documentazione utile alla decisione e una relazione di chiarimenti sulle vicende controverse, con particolare riferimento ai profili contestati dalla parte ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    Richiamato nell’ambito della valutazione della costituzione e degli oneri processuali della parte resistente.

  • art. 63, comma 1, c.p.a.

    Consente al giudice di disporre l’acquisizione di documenti e informazioni utili alla decisione; sulla base di tale disposizione il TAR ha ordinato il deposito della documentazione e una relazione di chiarimenti.

  • art. 64, comma 3, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori del giudice e dell’acquisizione degli elementi necessari per la decisione.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione resistente si costituisce senza prendere posizione sui fatti controversi e senza depositare la documentazione rilevante, il giudice amministrativo può esercitare i poteri istruttori d’ufficio ordinando il deposito degli atti e una relazione di chiarimenti sui profili contestati.
  • L’ordine istruttorio può essere disposto prima della decisione sulla domanda principale e, ove necessario, della domanda cautelare, quando la documentazione mancante sia utile a verificare la legittimità dell’atto impugnato.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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