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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36792/2026 del 20/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che l’unico motivo riproponeva doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese, senza una necessaria correlazione con la motivazione della sentenza impugnata. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 18 febbraio 2026 della Corte d’appello di Torino, che aveva confermato la condanna di primo grado per bancarotta fraudolenta documentale. Con l’unico motivo ha contestato la motivazione sul giudizio di responsabilità, censurando la configurabilità del reato e la propria qualifica di amministratore di fatto. La Corte ha ritenuto che le doglianze fossero generiche, reiterative e formulate in fatto, senza confrontarsi con le ragioni della sentenza impugnata; quest’ultima aveva descritto un’attività gestoria significativa e continuativa, non episodica né occasionale.

Norme richiamate

  • art. 216, comma 1, n. 2, R.D. 267/1942

    La sentenza d'appello ha descritto una significativa e continua attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale (cfr. pag. 4 e 5 del provvedimento impugnato);

    Il testo riconduce la responsabilità per bancarotta fraudolenta documentale alla condotta dell’imputato, qualificato amministratore di fatto in ragione dell’attività gestoria significativa e continuativa accertata in appello. L’articolo non è citato espressamente nel testo, quindi il riferimento normativo specifico non è determinabile.

  • art. 606 c.p.p.

    l'unico motivo di ricorso - che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, generiche e reiterative, che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito

    In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvono in doglianze di fatto generiche e reiterative, prive di confronto con la motivazione della decisione impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende

    La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nel caso concreto, al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È generico il motivo di ricorso per cassazione che contesta la configurabilità del reato o la ricostruzione della qualifica dell’imputato senza confrontarsi con le specifiche ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.
  • Sono inammissibili in sede di legittimità le doglianze che, sotto la forma della critica alla motivazione, si risolvono in contestazioni di fatto già formulate in appello e puntualmente disattese.
  • La qualifica di amministratore di fatto può essere fondata sull’accertamento di un’attività gestoria significativa e continuativa, non limitata a interventi episodici o occasionali.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolenta
RamiReati fallimentari
SottomaterieBancarotta documentale

Testo integrale

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