Cassazione Penale, Sentenza n. 22467/2026 del 17/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di appello per due censure principali: 1) violazione di legge (art. 159 c.p.p.): contesta il computo della sospensione del termine di prescrizione dovuta ai rinvii d'udienza. Sostiene che il rinvio del 12/07/2017 al 18/04/2018 (280 giorni) per malfunzionamento dei condizionatori costituisse una situazione di oggettiva inagibilità disciplinata come legittimo impedimento, con sospensione della prescrizione limitata a 60 giorni successivi alla cessazione dell'impedimento; pertanto va esclusa la sospensione per l'intero periodo di 280 giorni e, con ciò, il reato ascritto al capo B) sarebbe prescritto alla data della sentenza di appello. Inoltre fa riferimento a un ulteriore differimento di 14 giorni (09/01/2019 -> 23/01/2019) per impegno difensivo. 2) vizio di motivazione relativo all'identificazione del ricorrente e alla riferibilità alla sua persona dei certificati penali richiamati in sentenza: contesta che i certificati utilizzati per la valutazione delle pregresse condanne siano effettivamente riferibili a lui, evidenziando difformità, in particolare sul luogo di nascita.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sulla prima censura ha ritenuto manifestamente infondato il motivo: la Corte territoriale aveva correttamente accertato che il rinvio era stato disposto su istanza di parte (richiesta del difensore) e che, in tale ipotesi, il termine di prescrizione è sospeso per l'intera durata del rinvio discrezionalmente determinato dal giudice. Alla luce delle date (reato del 30/05/2015), del termine ordinario di prescrizione comprensivo degli eventi interruttivi (10 anni) e dei periodi sospensivi complessivi computati (294 giorni), la prescrizione sarebbe maturata il 20/03/2026, cioè dopo la pronuncia della sentenza di appello (17/11/2025). Sulla seconda censura la Corte ha ritenuto il motivo aspecifico: il ricorrente non ha confutato in modo critico e puntuale gli elementi addotti dalla Corte d'appello che dimostravano la coincidenza anagrafica e la corrispondenza dei luoghi/fatti rilevanti nonostante una difformità marginale sul luogo di nascita nei certificati. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per colpa nell'impugnazione manifestamente infondata (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
La Corte territoriale e la Cassazione hanno interpretato che, se il giudice accorda un rinvio su istanza del difensore, il corso della prescrizione si sospende per l'intera durata del differimento così determinato; pertanto non si applica il limite di 60 giorni previsto per il "legittimo impedimento".
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata a proposito dei limiti di deduzione dei motivi in cassazione; il ricorso è stato presentato nei limiti richiesti dalla norma (motivi enunciati nei limiti dell'art. 173 disp. att.).
Norma invocata per la condanna alle spese processuali e per la sanzione alla Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato o colpa dell'impugnante; la Corte ha ritenuto sussistere tale profilo e ha fissato la somma in euro 3.000.
Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014 (Torchio, Rv. 262914 - 01)
Giurisprudenza di legittimità richiamata per il principio secondo cui, su richiesta del difensore, il differimento dell'udienza comporta la sospensione della prescrizione per l'intero periodo del rinvio quando il giudice accoglie tale istanza, anche se non ricorrono i presupposti del legittimo impedimento.
Corte cost., n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016 (Failla, Rv. 267585 - 01)
Giurisprudenza citata a supporto della possibilità di applicare sanzioni (Cassa delle ammende) in caso di impugnazioni manifestamente infondate o per colpa dell'impugnante.
Massime di principio
- Se il giudice accorda un rinvio su richiesta del difensore, il periodo di rinvio sospende la prescrizione per tutta la durata del differimento così determinato; non si applica automaticamente il limite di 60 giorni previsto per il legittimo impedimento, che si riferisce a ipotesi di oggettiva inagibilità.
- Per impugnare efficacemente in Cassazione c'è l'obbligo di confrontarsi critico e puntuale con la motivazione della corte di merito: censure generiche o aspecifiche saranno dichiarate inammissibili.
- La prova della non riferibilità di certificati o precedenti penali alla persona richiede argomentazioni specifiche e documentali che mettano in luce incongruenze decisive (es. nomi, date di nascita, numeri identificativi); differenze secondarie (es. variazione del luogo di nascita all'interno della stessa provincia) possono non essere ritenute ostative alla riferibilità.
- La dichiarazione di inammissibilità o l'accertamento di manifesta infondatezza può comportare condanne alle spese e somme a titolo di ammenda: valutare rischi economici prima di proporre impugnazioni con prospettive deboli.
- Per il calcolo della prescrizione è essenziale: data del reato, durata del termine ordinario (e degli eventi interruttivi) e la corretta qualificazione dei periodi di sospensione; errori nel qualificare un rinvio (richiesta di parte vs legittimo impedimento) possono cambiare l'esito della valutazione della prescrizione.
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